In tema di condominio negli edifici, la legge n., 220 del 2012 di riforma della disciplina ha innovato rispetto al regime precedente esplicitando la posizione dell’usufruttuario in merito al pagamento delle spese condominiali. Infatti, l’art. 67 disp. att. cod. civ., dopo aver disposto che l’usufruttuario esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni, prevede espressamente una responsabilità solidale del nudo proprietario e dell’usufruttuario per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale. Tale nuova disciplina, inoltre, nel disporre la solidarietà tra usufruttuario e nudo proprietario, non distingue tra spese ordinarie (che, a norma dell’articolo 1004 cod. civ., competono all’usufruttuario) e spese straordinarie (che, a norma dell’articolo 1005 cod. civ., spettano al nudo proprietario). La ripartizione tra usufruttuario e nudo proprietario degli oneri condominiali, a seconda della natura ordinaria o straordinaria della spesa relativa, quindi, è lasciata alla disciplina dei loro rapporti interni, ben potendo l’amministratore riscuotere l’intero importo dovuto sia dall’usufruttuario sia dal nudo proprietario (Nel caso di specie, il giudice investito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per l’omesso pagamento dei contributi condominiali, ha ritenuto fondata la pretesa dell’opposto Condominio di far valere il suo credito nascente dalle spese condominiali ordinarie nei confronti dell’opponente in qualità di nuda proprietaria).

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Tribunale Catania Sezione 3 Civile Sentenza 22 maggio 2020 n. 1771

TRIBUNALE DI CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice onorario dott. Antonino A. M. Milazzo ha emesso, mediante deposito cartolare ai sensi dell’art. 83 lett. H) del D.L. 17/2020,con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 404/2018 R.G.A.C.

avente per oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo” promossa da

(…), residente in Sant’Agata Li Battiati, n.q. di erede della signora (…), elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell’Avv. (…) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,

opponente

CONTRO

Condominio (…) in Catania, in persona del suo amministratore “pro tempore” Dott. (…), elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell’Avv. (…) che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in atti

opposto

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa dell’udienza del 21.05.2020 che devono qui considerarsi integralmente trascritti.

All’udienza del 21.05.2020 la causa veniva decisa, mediante deposito cartolare ai sensi dell’art. 83 lett. H) del D.L. 17/2020,con motivazione contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 28/12/2017 (…) agiva in giudizio chiedendo accertare l’inesistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., comma 1, c.p.c. e, per l’effetto, dichiarare l’inefficacia e comunque la nullità del decreto ingiuntivo n. 6240/17, emesso in data 3/11/2017, in persona del Giudice Dott.ssa Cottini, notificato il 16/11/2017; accertare l’insussistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. e disporre la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutività con ordinanza non impugnabile; in ogni caso con vittoria di spese e compensi.

Lamenta l’opponente che in data 16.11.2017 viene erroneamente ingiunto alla defunta signora (…), il pagamento delle spese condominiali ordinarie relative agli anni 2015 e 2016 oltreché alle spese.

Non segue notifica del D.I. nei confronti della signora (…) anch’ella erroneamente indicata in atti come debitrice, ma nei cui confronti ad oggi nessuna notifica è stata eseguita.

Orbene l’intimazione di pagamento effettuata nei confronti della defunta signora (…) sarebbe inesistente e dunque nulla; ed è altresì improcedibile nei confronti della odierna ricorrente il D.I. oggi opposto che sarebbe inefficace, illegittimo nonché ingiusto, e pertanto ne sarebbe esclusa la validità, poiché lo stesso stato richiesto nei confronti dei nudi proprietari, sebbene si tratti di spese condominiali ordinarie per gli anni 2015 e 2016.

Il D.I. opposto sarebbe stato inoltre richiesto senza la previa attivazione della mediazione civile obbligatoria, che in tal caso ne condizione di improcedibilità.

Nel merito sarebbe errato poichè indirizzato contro i nudi proprietari Regolarmente costituitosi, il condominio opposto eccepiva la infondatezza dell’opposizione proposta in fatto e in diritto.

All’udienza odierna la causa veniva decisa con motivazione contestuale.

Le domande di parte opponente sono infondate e vanno per l’effetto rigettate per i motivi di cui in prosieguo.

Invero, quanto alle eccezioni preliminari, va rilevato quanto alla notifica del decreto ingiuntivo che, come documentato in atti, la notifica è stata realizzata presso l’indirizzo di residenza dell’opponente in Via (…), in Sant’Agata Li Battiati (CT), alla quale l’Ufficiale Giudiziario competente ha atteso in data 16/11/2017 mediante consegna di copia dell’atto al figlio (…) con le modalità previste dall’art. 139 secondo comma c.p.c.

Nel merito, l’opponente chiede dichiararsi la inefficacia e comunque la nullità del decreto ingiuntivo erroneamente indicato con il n. 6240/17, emesso il 3/11/2017, poiché afferma di non essere mai stata, nella disponibilità del bene indicato in decreto ingiuntivo (appartamento sito in via (…)) su cui insiste il diritto di usufrutto della signora (…), ad oggi ivi residente ed unica titolare del diritto reale di usufrutto con rogito atto N. 220856 Raccolta n. 3447 del 09.12.1981 ritualmente trascritto il 02.01.1982 e ad oggi usufruttuaria e nel possesso pieno del bene identificato catastalmente ai nn. 65784, foglio 14, mappa 461, sub. 6, la cui nuda proprietà l’opponente afferma di aver ricevuto in eredità dai genitori.

Tuttavia, in diritto va rilevato che la L. 220/2012 di riforma del condominio ha innovato, esplicitando la posizione dell’usufruttuario in merito al pagamento delle spese condominiali. L’articolo 67 disp. att. c.c., infatti, dopo aver disposto che l’usufruttuario esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni, prevede espressamente una responsabilità solidale del nudo proprietario e dell’usufruttuario per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale.

Tale nuova disciplina, inoltre, nel disporre la solidarietà tra usufruttuario e nudo proprietario, non distingue tra spese ordinarie (che a norma dell’articolo 1004 c.c. competono all’usufruttuario) e spese straordinarie (che a norma dell’articolo 1005 c.c. spettano al nudo proprietario).

La ripartizione tra usufruttuario e nudo proprietario degli oneri condominiali, a seconda della natura ordinaria o straordinaria della spesa relativa, quindi, lasciata alla disciplina dei loro rapporti interni, non potendo l’amministratore riscuotere l’intero importo dovuto sia dall’usufruttuario sia dal nudo proprietario.

Tutto ciò considerato, si rivela fondata la pretesa della parte opposta di far valere il suo credito nascente dalle spese ordinarie del condominio nei confronti dell’usufruttuaria, odierna opponente.

Alla luce delle superiori considerazioni l’opposizione va rigettata in quanto infondata, e per l’effetto va confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (valori minimi per scaglione, esclusa fase istruttoria, ex D.M. 55/2014).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così statuisce:

1) RIGETTA l’opposizione;

2) CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 6240/17, emesso dal Tribunale di Catania in data 3/11/2017 e lo dichiara esecutivo.

3) CONDANNA (…) alla rifusione alla controparte delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.368,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Catania, 21 maggio 2020.

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2020.