Il Tar Sicilia ha chiarito alcuni punti importanti sulla querelle tra Comune di Catania e condominio: il problema nasce dall’esigenza dei condòmini, diffusa in tuta Italia, di piazzare i bidoni per la raccolta differenziata a rotelle («carrellati») fuori dall’edificio. Ma il Tar, facendo da apripista per altri contenziosi, ha detto no tranne che in casi estremi.

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Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Palermo Sezione 2 Sentenza 6 marzo 2020 n. 571

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Lu. Be. In., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Gi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Palermo, via (…);

per l’annullamento,

previa sospensione cautelare,

della determinazione del responsabile del settore n. 4 – Sviluppo del territorio e cura della città – R.G. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: Revoca in autotutela del permesso di costruire n. -OMISSIS-;

– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 15 ottobre 2019 e depositato il successivo 18 ottobre, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno premesso:

– di avere avanzato al Comune di (omissis) istanza di concessione edilizia per la realizzazione di un immobile da adibire a civile abitazione, in Partinico, c.da (omissis);

– che il Comune, in accoglimento della detta istanza, ha rilasciato il permesso di costruire n. -OMISSIS-

– di avere, quindi, provveduto alla realizzazione del manufatto, comunicando al Comune la data di inizio dei lavori e la denominazione della ditta esecutrice -OMISSIS-) e la data di ultimazione delle opere (-OMISSIS-);

– che, in data 12 settembre 2019, è stato loro notificato il provvedimento, oggetto del presente giudizio, con il quale è stata disposta la revoca in autotutela del menzionato permesso di costruire, motivata con riferimento ad una comunicazione antimafia ex art. 67 d.lgs. 159/2011, resa dal Prefetto di Palermo nei confronti di -OMISSIS-.

I ricorrenti hanno, quindi, chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’atto di ritiro impugnato, lamentandone l’illegittimità sotto diversi profili.

Si è costituito in giudizio il Comune di (omissis), che ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso.

Questo Tribunale, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha accolto la domanda cautelare.

All’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del giudizio, su concorde richiesta delle parti, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con il primo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso – esaminabili congiuntamente – i ricorrenti hanno lamentato:

– I. Violazione dell’art. 83, d.lgs. 159/2011: il rilascio del permesso di costruire non ricade tra le ipotesi in presenza delle quali è necessaria l’acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, d.lgs. 159/2011;

– III. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti: i sigg.ri -OMISSIS-non svolgono alcuna attività imprenditoriale; la realizzazione dell’immobile, destinato al godimento personale dei ricorrenti, è stata affidata ad un’impresa terza, specificamente indicata nella comunicazione d’inizio lavori;

– V. violazione dell’art. 21-nonies l. 241/90 (richiamato nel provvedimento impugnato): l’annullato permesso di costruire non presentava alcun vizio di legittimità .

Tali argomenti sono meritevoli di condivisione.

Ai sensi dell’art. 84, co. 2, d.lgs. 159/2011, invero, “La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67”.

L’art. 67 del medesimo decreto stabilisce: “Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’articolo 640-bis del codice penale”.

Ai sensi dell’art. 89, co. 1 del medesimo testo normativo, “i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67”; il secondo comma precisa che “La predetta dichiarazione è resa dall’interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni”.

Così ricostruito il quadro normativo rilevante ai fini della presente controversia, il collegio rileva che il mero rilascio di permesso di costruire non ricade in alcuna delle ipotesi per le quali sia richiesta la comunicazione antimafia.

L’attività di edificazione non inserita in un contesto imprenditoriale, invero, non è soggetta a regime autorizzatorio, né a S.C.I.A., né è compresa nell’elenco di cui alla tabella C allegata al regolamento approvato con d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300; si tratta, piuttosto, di un’attività privatistica rientrante nell’esercizio del diritto di proprietà (ius aedificandi) e che esula dagli ambiti della disciplina in esame, il cui scopo è quello di contrastare l’infiltrazione del fenomeno mafioso in ogni settore dell’economia.

La realizzazione di un immobile di modeste dimensioni (circa 150 mq.), affidata dal proprietario del terreno ad un’impresa terza, non costituisce attività economica; né, d’altra parte, l’amministrazione ha ritenuto che la realizzazione dell’opera celasse iniziative imprenditoriali non dichiarate; il Comune, piuttosto, si è limitato ad affermare, nel provvedimento impugnato, che “nelle ipotesi di documentazione antimafia interdittiva, il Comune deve procedere immediatamente all’adozione dei provvedimenti di diniego, di annullamento o di revoca dei provvedimenti già rilasciati”, senza operare alcuna distinzione tra le varie tipologie di possibili provvedimenti, né rendere alcuna considerazione sulla natura del provvedimento oggetto di ritiro in autotutela.

Il motivo è, dunque, fondato.

A diverse conclusioni non consentono di giungere le difese dell’amministrazione.

Inconferente è, infatti, l’argomento relativo alla non tutelabilità dell’interesse di chi abbia prodotto un documento non veritiero al fine di ottenere un provvedimento favorevole (la stessa difesa non ha indicato quale sarebbe il documento di rilievo nella fattispecie); analogamente deve dirsi in merito alle deduzioni inerenti l’insussistenza di un margine di discrezionalità in capo alle amministrazioni destinatarie della documentazione antimafia, posto che ciò di cui si discute è l’ambito dei provvedimenti ai cui fini è necessario acquisire la comunicazione antimafia.

Deve ritenersi assorbito il secondo motivo di ricorso, volto a contestare l’esistenza di “elementi di allarme” a carico del -OMISSIS- – ricavabili, stando al provvedimento impugnato, dalla comunicazione prefettizia – atteso che, per quanto detto, questa non avrebbe dovuto neppure essere richiesta ai fini del rilascio del permesso di costruire.

Va, invece, preso in esame il quarto motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata la violazione dell’art. 7 del Protocollo d’intesa stipulato tra la Prefettura di Palermo ed il Comune di (omissis).

L’impugnato atto di ritiro in autotutela, secondo la tesi di parte ricorrente, si porrebbe in contrasto con il menzionato art. 7, con il quale l’amministrazione comunale si è impegnata a richiedere alla Prefettura informazioni antimafia per il rilascio di atti concessori relativi ad interventi edilizi che superino i 5.000 mc.

L’intervento edilizio in questione – secondo quanto riferito da parte ricorrente, con affermazione non contestata dall’amministrazione resistente (cfr. art. 64, co. 2 c.p.a.) – realizza un volume complessivo di mq. 458,72, dal che consegue la fondatezza della doglianza.

Il ricorso merita dunque accoglimento, con annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune di (omissis) alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in Euro 1.500,00, oltre oneri, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola – Presidente

Nicola Maisano – Consigliere

Raffaella Sara Russo – Referendario, Estensore