Va esclusa l’insorgenza dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti presso l’Inps del soggetto che si limiti alla mera riscossione dei canoni di locazione degli immobili rientranti nel proprio patrimonio. Deve, pertanto, escludersi in tal caso la ricorrenza dell’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti ove essa consista esclusivamente nella locazione di immobili di proprietà, senza svolgimento di una attività di intermediazione immobiliare, non rientrando nel settore terziario per la mancanza di un’attività di scambio e/o prestazione di servizi.

(Nel caso concreto ne consegue la insussistenza o di un’attività imprenditoriale di natura commerciale in capo al ricorrente e la conseguente insussistenza dell’obbligo di iscrizione dello stesso alla Gestione Commercianti dell’INPS.)

 

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Riscossione canoni locazione immobili di proprietà – Obbligo iscrizione gestione commercianti – Esclusione – Mancato svolgimento attività di intermediazione immobiliare

Tribunale Sassari Sezione L Civile Sentenza 6 febbraio 2018 n. 69

Data udienza 6 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SASSARI

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, dr.ssa Monia Adami, all’udienza del 6 febbraio 2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 470/16 R.G. del Ruolo Generale Affari Contenziosi,

promossa da

(…)

(avv. Ca.La.)

opponente

contro

INPS e S. SpA

(avv. M.Ad.Ni.)

opposto

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato in data 24.2.16 il ricorrente proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito n. (…), notificato in data 23.01.16, con il quale veniva richiesta la somma di Euro 65.907,62, oltre somme aggiuntive e sanzioni, a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo agli anni 2008 – 2010.

A sostegno dell’opposizione deduceva l’insussistenza dell’obbligazione contributiva sul presupposto della carenza dei requisiti necessari ai fini della iscrizione nella gestione commercianti per aver cessato la propria attività imprenditoriale a far data dal 27.7.98. Il ricorrente precisava di aver avanzato domanda di cancellazione solo in data 13.11.08 ed evidenziava, altresì, di essere pensionato, non titolare di P. IVA, e di limitarsi a percepire canoni di locazione di immobili di proprietà, negando sia la sussistenza di un’attività commerciale sia i requisiti personali per l’iscrizione alla gestione commercianti.

Chiedeva, pertanto, previa sospensione delle carte di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati, che fossero dichiarate non dovute le somme iscritte a ruolo. Eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del credito contributivo.

Costituitosi in giudizio l’Inps, contestava la fondatezza dell’opposizione chiedendone l’integrale rigetto.

La causa, istruita documentalmente, all’odierna udienza veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale di cui veniva data lettura.

L’opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Ritiene questo giudice, pur consapevole dell’esistenza dell’orientamento giurisprudenziale difforme della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, formatosi sulla fattispecie oggetto del presente giudizio, di non doversi discostare dai propri precedenti anche in considerazione dell’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema della iscrizione alla gestione commercianti in ipotesi di mera riscossione di canoni di locazioni di beni di proprietà.

“In tema di iscrizione alla gestione commercianti ai fini previdenziali, va escluso lo svolgimento di attività commerciale, che ne costituisce il presupposto, nel caso di una società di persone che eserciti un’attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, a meno che la stessa non s’inserisca in una più ampia prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare” (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27376 del 29/12/2016).

In sintesi, in merito ha escluso l’insorgenza dell’obbligo di iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Inps del socio di una società di persone il cui oggetto sociale sia limitato al mero godimento, e più specificatamente, alla mera riscossione dei canoni di locazione degli immobili rientranti nel patrimonio della società.

Al riguardo, la Corte, ha già in precedenza affermato che “la società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell’obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull’attività prevalente”. Ha chiarito la Corte che “presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale. Il che non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata: la signora S. è socio di una società di persone, la quale non gestisce l’albergo, è affittato da altri, ma si limita alla riscossione dei canoni. Va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull’attività prevalente. Né si può invocare, come sostenuto dall’inps, l’ordinanza di questa corte n. 845/2010, giacché colà furono ritenuti dovuti i contributi alla gestione commercianti da parte di un socio di società che svolgeva attività di intermediazione immobiliare, che quindi rientrava nel settore terziario, mentre nel caso di specie, l’attività della società era limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato, che quindi in tale settore non può rientrare” (Cassazione civile, sez. VI – Lav., Ordinanza 11 febbraio 2013, n. 3145).

Deve, quindi, escludersi la ricorrenza dell’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti ove essa consista esclusivamente nella locazione di immobili di proprietà (senza svolgimento di una attività di intermediazione immobiliare), non rientrando nel settore terziario per la mancanza di un’attività di scambio e/o prestazione di servizi.

Da quanto esposto discende l’insussistenza nel caso concreto di un’attività imprenditoriale di natura commerciale in capo al C., di conseguenza, l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione dello stesso alla Gestione Commercianti dell’INPS.

La causa va, pertanto, decisa, come da dispositivo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell’Inps.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

– accoglie l’opposizione e, per l’effetto, accerta e dichiara l’insussistenza del credito contributivo azionato dall’INPS con l’avviso di addebito opposto.

– condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2600,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Sassari il 6 febbraio 2018.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2018.

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