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I condòmini beneficiari della detrazione d’imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, possono cedere un credito d’imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Tali contribuenti potranno cedere il credito ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari. Il Dl 50/2017 ha poi stabilito che per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, i beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

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PROVVEDIMENTO N. PROT. 165110/2017

Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli
interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi
del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli interventi di
riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e
per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi
del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già
disciplinate con provvedimento 8 giugno 2017

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento

dispone

1. Oggetto
1.1 Il provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, e dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, individua le modalità con le quali:
a) i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovano nelle
condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali,
ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, del citato articolo 14 del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63, in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri
soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito;
b) i soggetti beneficiari della detrazione di cui al comma 2-quater del citato articolo 14,
diversi da quelli indicati al comma 2-ter, in luogo della detrazione spettante per le spese
sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, possono optare per la cessione del
corrispondente credito in relazione agli interventi di riqualificazione energetica, effettuati
sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza
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superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo nonché
per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che
conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
26 giugno 2015, in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri
soggetti privati esclusi istituti di credito e intermediari finanziari, con la facoltà di
successiva cessione del credito.
2. Ambito soggettivo
2.1 Il credito d’imposta può essere ceduto da:
a) i soggetti di cui al punto 1.1, lettere a) e b), anche non tenuti al versamento dell’imposta
sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta
prevista per gli interventi di cui all’articolo 14, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63;
b) i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
2.2 Il credito d’imposta può essere ceduto in favore:
a) dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui
all’articolo 14, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;
b) di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed enti. E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni
pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) di istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto
dai soggetti di cui al punto 1.1, lett. a).
3. Credito cedibile
3.1 Il credito d’imposta cedibile corrisponde, per tutti i soggetti di cui al punto 1.1, alla
detrazione dall’imposta lorda di cui all’articolo 14, comma 2-quater, del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63, spettante nella misura del 70 per cento delle spese sostenute dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi condominiali che interessino
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie
disperdente lorda dell’edificio medesimo, e nella misura del 75 per cento delle spese
sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi finalizzati a
migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità
media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. La
detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato
il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci
quote annuali di pari importo. Per i soli soggetti di cui al punto 1.1, lett. a), il credito
cedibile corrisponde altresì alla detrazione disciplinata dall’articolo 14, comma 2-ter, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, spettante, nella misura del 65 per cento delle spese
sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione
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energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, da ripartire in dieci quote annuali di
pari importo.
3.2 Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata
dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla
base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di
cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
3.3 Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che
tale credito è divenuto disponibile.
3.4 Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a
quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e semprechè il condòmino cedente abbia
contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Il credito d’imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo
d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo
importo.
4. Adempimenti per la cessione del credito
4.1 Il condòmino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella
delibera condominiale, comunica all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre
del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa
accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di
quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.
4.2 L’amministratore del condominio:
a) comunica annualmente all’Agenzia delle entrate, con le stesse modalità e negli stessi
termini disciplinati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2016
ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata: la denominazione e il codice
fiscale del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto nonché
l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il
31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la
parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
b) consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno
precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la
comunicazione di cui al punto 4.2, lett. a).
4.3 I condòmini appartenenti a condomini per i quali, ai sensi dell’articolo 1129 del codice
civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore e che non abbiano proceduto a tale
nomina, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condòmino di comunicare
all’Agenzia delle entrate, con le medesime modalità e nei termini previsti per gli
amministratori di condominio di cui al precedente punto 4.2, lett. a), i dati relativi alla
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cessione del credito.
4.4 Il mancato invio della comunicazione di cui al punto 4.2, lett. a) rende inefficace la
cessione del credito.
4.5 L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito
d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare, con le modalità di cui al punto 5
del presente provvedimento, solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità
rese disponibili nel suo “Cassetto fiscale”. Le informazioni sull’accettazione del credito
d’imposta da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del
cedente.
4.6 Il cessionario che cede il credito d’imposta a lui attribuito deve darne comunicazione
all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa
Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario con le modalità di cui al
punto 4.5.
5. Utilizzo del credito d’imposta in compensazione
5.1 Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione,
è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Non si applicano i limiti di cui
all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il successivo cessionario, che non cede
ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.
5.2 Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare
disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo
modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24
tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate.
5.3 La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni
successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
5.4 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la
fruizione del credito acquisito da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per
la compilazione del modello stesso.
6. Controlli
6.1 L’Amministrazione finanziaria qualora accerti la mancata integrazione, anche parziale,
dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d’imposta provvede al recupero del
credito corrispondente nei confronti del condòmino, maggiorato di interessi e sanzioni.
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6.2 L’Amministrazione finanziaria qualora accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del
credito da parte del cessionario provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti,
maggiorato di interessi e sanzioni.
7. Sostituzione del provvedimento 8 giugno 2017 protocollo108577
7.1 Il provvedimento 8 giugno 2017 concernente le modalità di cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica
effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo e per quelli di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici
finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi dell’articolo 14,
comma 2-sexies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal presente provvedimento.
Motivazioni
Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate 8 giugno 2017 con il quale, in attuazione dell’articolo 14, comma 2-sexies del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013
n. 90, sono state definite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione
spettante per taluni interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di
edifici. Ciò si rende necessario in quanto l’articolo 4-bis, del decreto legge 24 aprile 2017,
n. 50, recante “disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha modificato la disciplina
in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica
di parti comuni degli edifici da parte dei contribuenti che si trovano nella condizioni di
incapienza ai sensi dell’articolo 11, comma 2, e dell’articolo 13, comma 1, lettera a), e
comma 5, lettera a), del TUIR. La disciplina appena citata è stata introdotta dall’art. 1,
comma 74, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha inserito nell’articolo 14 del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 63, il comma 2-ter, ai sensi del quale per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (termine, successivamente prorogato al 31 dicembre
2017 dall’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 232 del 2016) per interventi di
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, i soggetti che ricadono nella cd. no
tax area, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito
ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Le modalità attuative sono state
definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016.
Le modifiche riguardano, in particolare:
– l’ampliamento fino al 31 dicembre 2021 dell’arco temporale di sostenimento delle spese
che danno luogo alla detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta;
– la possibilità che la detrazione possa essere ceduta anche ad altri soggetti privati, diversi
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dai fornitori, i quali possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto dai còndomini. I
soggetti che si trovano nella c.d. no tax area, inoltre, possono cedere la detrazione anche ad
istituti di credito e ad intermediari finanziari. Tale possibilità è, invece, preclusa, ai sensi del
comma 2-sexies, dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 ai contribuenti,
anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, diversi dai soggetti che si trovano
nella cd. no tax area, che possono, peraltro, cedere sotto forma di credito solo la detrazione
spettante per gli interventi di cui al comma 2-quater del medesimo decreto legge n. 63 del
2013. Si tratta, in particolare, degli interventi che interessano l’involucro dell’edificio, con
un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso
e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, che conseguano
almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015 che danno diritto alla detrazione nella misura, rispettivamente, del 70 e del 75 per
cento delle spese sostenute.
Per i soggetti che si trovano nella c.d. no tax area, la cessione è consentita purché la
situazione di incapienza, nel senso sopra precisato, sussista nell’anno precedente a quello di
sostenimento delle spese.
I contribuenti diversi dai soggetti che si trovano nella c.d. no tax area possono, invece,
cedere, sotto forma di credito, solo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1º
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica effettuati
sulle parti comuni di edifici di cui al citato comma 2-quater dell’articolo 14. La cessione
può essere effettuata ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di tali
interventi o ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro
autonomo o d’impresa, società ed enti. La detrazione, sotto forma di credito d’imposta, non
può essere ceduta alle banche e agli intermediari finanziari, esclusi dalla norma.
Il provvedimento stabilisce, inoltre, che la detrazione non può essere ceduta alle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale preclusione
riguarda, peraltro, anche i condòmini che ricadono nella c.d. no tax area.
In particolare, il punto 2 del provvedimento stabilisce, genericamente, che il credito può
essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non
tenuti al versamento dell’imposta. La possibilità di cedere il credito, pertanto, riguarda tutti i
soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non
potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle
altre detrazioni o non è dovuta.
La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a
loro volta, effettuare ulteriori cessioni.
Il punto 3 stabilisce che il credito cedibile da parte di tutti i còndomini, compresi quelli che
nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella c.d. no tax area,
corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda nella misura del 70 per cento, per interventi
che migliorino la prestazione energetica dell’edificio, se la realizzazione degli stessi
interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie
disperdente lorda dell’edificio medesimo e, nella misura del 75 per cento, per gli interventi
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finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono
almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015.
I soli condomini che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono
nella cd. no tax area possono, inoltre, cedere sotto forma di credito anche la detrazione
spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni
degli edifici.
Per tutti i condomini, il credito d’imposta cedibile è determinato sulla base della intera spesa
approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, ripartita tra i condòmini
secondo i criteri approvati dalla assemblea o sulla base della intera spesa sostenuta dal
condòmino nel periodo d’imposta e pagata dal condominio ai fornitori, per la parte non
ceduta sotto forma di credito.
Il cessionario può disporre del credito dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a
quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condòmino cedente
abbia contribuito al relativo sostenimento.
Il provvedimento, inoltre, tiene conto delle imprescindibili esigenze di controllare la corretta
cessione della detrazione da parte del condòmino e la corretta fruizione del credito da parte
dei fornitori e dei soggetti terzi; a tale fine, delinea una procedura di comunicazione
telematica nei confronti dell’Agenzia da parte dei condomini che vi provvederanno
attraverso l’amministratore o, qualora non obbligati alla relativa nomina, attraverso il
condòmino incaricato.
In particolare, ai sensi del punto 4 del provvedimento, per effettuare la cessione del credito i
condòmini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva
gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre
del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai
propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e la accettazione della
cessione. L’amministratore del condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle entrate
negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016, l’accettazione del
cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito
d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre
dell’anno precedente. Successivamente consegna al condòmino la certificazione delle spese
a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la
comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Il mancato invio della predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
I condòmini appartenenti ai c.d. condomini minimi che, non avendo l’obbligo di nominare
l’amministratore, non vi abbiano provveduto possono cedere il credito d’imposta
incaricando un condòmino di effettuare gli adempimenti con le modalità e nei termini
previsti per gli amministratori di condominio.
Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui spettante deve darne
comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese
disponibili dalla stessa Agenzia.
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L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui
ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato da
quest’ultimo accettato con le funzionalità rese disponibili nel medesimo “Cassetto fiscale”.
Le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario sono visibili anche nel
“Cassetto fiscale” del cedente.
Il punto 5 del provvedimento stabilisce che il credito d’imposta, che non sia oggetto di
successiva cessione, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Alla compensazione della
cessione del credito non si applicano i limiti previsti dall’articolo n. 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Il credito è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni
applicabili al cedente.
La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi
d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il codice tributo da utilizzare sarà
istituito con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
I controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria sono disciplinati dal punto 6 del
provvedimento, il quale stabilisce che se viene accertata:
– la mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo
al condòmino il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di
interessi e sanzioni;
– l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, il recupero del
relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1986, n. 917, recante l’approvazione
del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” e, in
particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con
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compensazione;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni,
concernente il “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta
sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della Legge 23 dicembre 1996, n.
662”;
Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni, recante “Disposizioni
urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione
delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni
in materia di coesione sociale” e, in particolare, l’articolo 14, comma 2-quater);
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e, in
particolare, l’articolo 1, commi 344 e seguenti;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico 19 febbraio 2007 e successive integrazioni e modificazioni recante
“Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della L. 27 dicembre 2006,
n. 296”;
Decreto del 1° dicembre 2016 del Ministro dell’Economia e finanze concernente “Termini e
modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese
universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e
di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della
elaborazione della dichiarazione precompilata”.
Legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” e, in particolare, l’articolo 1,
comma 74.
Legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (legge di bilancio 2017) e,
in particolare, l’articolo 1, comma 2, lett. a), n. 3.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 giugno 2017.
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 28/08/2017
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)

 

Fonte: Agenzia delle Entrate