La separazione consensuale è la procedura attraverso la quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di dividersi legalmente concordando le condizioni che regolano la separazione.

È necessario proporre ricorso alla cancelleria del tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due ricorrenti.

Nel ricorso i coniugi chiedono di comparire davanti al presidente del tribunale per ottenere il decreto di omologazione della separazione.
I coniugi dovranno entrambi presentarsi nel luogo, giorno e ora indicati nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale.
Per la delicatezza della procedura e per le importanti conseguenze di tipo patrimoniale e personale, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale.

Nella domanda di separazione consensuale devono essere indicati:

-il tribunale che deve pronunciarsi
-le generalità dei coniugi
-i motivi in base ai quali si chiede la separazione
-se ci sono figli minorenni, le condizioni per l’affidamento e per il mantenimento.

Dopo la presentazione del ricorso di separazione consensuale i coniugi:

-devono presentarsi entrambi nel luogo, giorno e ora indicati nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione
-successivamente all’udienza possono passare in cancelleria per richiedere copia del decreto di omologa della separazione.

Alternativamente alla separazione consensuale, dall’11 novembre 2014 è possibile:

  1. stipulare una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per ciascuno dei coniugi (art. 6 legge 162/2014)
    -per la soluzione consensuale di separazione personale
    -per la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio
    -per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

La convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta’ per risolvere in via amichevole una controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
La convenzione può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Dopo la stipula della convenzione, sono necessari:

-se non vi sono figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, il nullaosta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, previa verifica della assenza di irregolarità;
-se vi sono figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, previa verifica della rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli.

2. chiedere all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno dei due coniugi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio (art. 12, legge 162/2014)
-la separazione consensuale
-la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
-la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
E’ possibile utilizzare questa procedura solo in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 104/92 ovvero economicamente non autosufficienti, nessuno dei due coniugi deve avere figli minori, ecc. neanche da altre unioni.
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali.
I coniugi si devono recare in Comune.
L’assistenza del legale è facoltativa.

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