La normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche – nel caso di specie, l’installazione di un servo scala – sorretta da evidenti principi di solidarietà, prescinde dalla persistente presenza di un condomino disabile, di talché il diritto al conservazione e all’utilizzo degli anzidetti dispositivi provvisori, qualora già installati, non può configurarsi quale un diritto personale, intrasmissibile, del condomino disabile, pertanto, lo stesso non viene meno con il suo decesso.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 26 febbraio 2016, n. 3858
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9544/2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 39/2011 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 03/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2015 dal Consigliere Dott. PICARONI Elisa;
udito l’Avvocato (OMISSIS)., con delega dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – E’ impugnata la sentenza del Tribunale di Asti, depositata il 3 febbraio 2011, che ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di pace di Asti e nei confronti di (OMISSIS).
1.1. – Il giudizio di primo grado aveva accolto la domanda con la quale il sig. (OMISSIS) aveva chiesto che il condomino (OMISSIS) – nel cui interesse era stato installato il servo scala – collocasse sul pianerottolo di sua pertinenza il relativo seggiolino, dopo l’uso, deducendo che la presenza del seggiolino sugli ultimi tre gradini del quarto piano della scala condominiale determinava una riduzione del calpestio (40 centimetri su complessivi 98 centimetri), e un pericoloso ostacolo.
A seguito della morte del convenuto, si erano costituiti in proprio e nella qualita’ di eredi i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS).
1.2. – Il Giudice di pace aveva ritenuto che le denunciate modalita’ di uso del servo scala alteravano, in effetti, l’equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, e condannava i convenuti a collocare il seggiolino sul pianerottolo di loro pertinenza.
2. – Il Tribunale, investito dal gravame proposto dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), riformava la decisione rilevando che l’ingombro provocato dal seggiolino del servo scala riguardava soltanto gli ultimi tre – quattro gradini della scala, e che pertanto doveva ritenersi tollerabile la corrispondente, modesta compressione del diritto del sig. (OMISSIS) al pari uso della cosa comune.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di tre motivi.
Sono rimasti intimati (OMISSIS) e (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il ricorso e’ infondato.
1.1. – Con il primo motivo e’ dedotta nullita’ della sentenza per mancato rilievo del difetto di legittimazione e di interesse ad agire degli appellanti, i quali non avevano titolo per far valere un diritto strettamente legato alla condizione di portatore di handicap del premorto sig. (OMISSIS).
Il ricorrente, che assume la carenza di interesse ad agire in capo ai sigg. (OMISSIS)- (OMISSIS) sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, contesta che il Tribunale sia addivenuto alla decisione nel merito della controversia sulla base di una inammissibile generalizzazione del diritto all’istallazione ed all’uso del servo scala.
1.2. – La doglianza e’ infondata.
1.2.1. – Nelle controversie in materia di uso di dispositivi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche Legge n. 13 del 1989, ex articolo 2, comma 2, tra i quali dispositivi e’ compreso il servo scala, la legittimazione a resistere in giudizio ed il correlato interesse deve essere riconosciuta in capo agli eredi del portatore di nel cui interesse il dispositivo era stato installato.
La finalita’ pubblicistica sottesa alla normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, espressione a sua volta del principio di solidarieta’, che consente di ritenere irrilevante, ai fini della installazione di dispositivi inamovibili di accesso negli edifici, l’esistenza di condomini disabili (Cass., sez. 2, sentenza n. 18334 del 2012, in materia di ascensore), impedisce di configurare il diritto al mantenimento e all’uso dei dispositivi cosiddetti provvisori, ove gia’ installati, come diritto personale ed intrasmissibile del condomino disabile, che si estingue con la morte dello stesso.
La normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche persegue infatti, attraverso la tutela dell’interesse particolare dell’invalido, un interesse generale alla accessibilita’ agli edifici.
1.2.2. – Con riferimento alla installazione degli impianti cosiddetti provvisori, del tipo servo scala, la Legge n. 13 del 1989, articolo 2, comma 2, prevede una forma di autotutela, consentendo al portatore di handicap di superare il rifiuto del condominio e di installare a sue spese servo scala o altre strutture mobili, ovvero di modificare l’ampiezza delle porte d’accesso. Ai fini della installazione del dispositivo antibarriera e’ pertanto necessaria la presenza di un soggetto residente portatore di handicap, anche in funzione della erogazione di contributi pubblici. Tuttavia, se la genesi dell’innovazione in autotutela e’ strettamente legata alla persona affetta da minorazione, non altrettanto e’ a dirsi dell’uso del dispositivo, che puo’ servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio, dovendosi in ogni caso ritenere che la funzione antibarriera – realizzata con il contributo pubblico – non venga meno con la persona nel cui interesse il dispositivo e’ stato installato.
Sulla base di tali considerazioni, che inducono ad escludere la configurabilita’ di un “diritto personalissimo” all’uso dell’impianto, si deve concludere che nel caso di specie i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), costituiti nel primo grado di giudizio a seguito del decesso del congiunto e originario convenuto (OMISSIS), fossero legittimati a proseguire il processo in quanto eredi del predetto, e al contempo portatori di un interesse proprio alla definizione della controversia in tema di uso del dispositivo servo scala, in quanto condomini e potenziali utilizzatori dello stesso.
2. – Con il secondo motivo e’ dedotto vizio di motivazione, in assunto contraddittoria ed illogica.
Si contesta l’erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice d’appello, che avrebbe frainteso il contenuto della decisione di primo grado, nella quale si faceva riferimento alla collocazione del seggiolino in stato di quiete, ferme restando le modalita’ di uso del servo scala.
2.1. – La doglianza e’ infondata.
Il Tribunale ha riformato la decisione di primo grado sul duplice rilievo della tollerabilita’ dell’ingombro causato dal seggiolino del servo scala e della richiamata valutazione tecnica espressa dal CTU, secondo il quale lo spostamento del seggiolino sul pianerottolo antistante l’abitazione dei sigg. (OMISSIS)- (OMISSIS) comportava un innalzamento della guida di scorrimento che avrebbe compromesso la sicurezza dell’impianto.
La motivazione resa dal giudice d’appello risulta esaustiva ed immune da vizi logici, dovendosi peraltro rilevare che il motivo di ricorso difetta di autosufficienza in quanto non contiene la riproduzione degli atti (sentenza di primo grado, atto di appello) dai quali in tesi sarebbe desumibile il denunciato travisamento.
3. – Con il terzo motivo e’ dedotta violazione e falsa applicazione di norme di legge, che il ricorrente indica, nell’illustrazione del motivo, negli articoli 1102, 1120 e 1121 codice civile, e nella Legge n. 13 del 1989.
Si contesta la pertinenza del richiamo effettuato dal Tribunale alla disciplina delle innovazioni e, in particolare, della installazione dell’ascensore, evidenziando in ogni caso che la norma contenuta nella Legge n. 13 del 1989, articolo 2, comma 3, avente ad oggetto il superamento delle barriere architettoniche fa salvo il disposto dell’articolo 1120 codice civile, comma 2, e articolo 1121 codice civile, comma 3.
3.1. – La doglianza e’ infondata.
Il richiamo operato dal Tribunale alla normativa contenuta nella Legge n. 13 del 1989, e alla disciplina delle innovazioni e’ pertinente, vertendosi in tema di dispositivi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche installati in condominio. La domanda dell’odierno ricorrente, attore in primo grado, aveva infatti ad oggetto l’uso del dispositivo servo scala da parte del condomino (OMISSIS), in assunto lesivo del diritto dell’attore all’uso delle scale, parti comuni dell’edificio.
Come gia’ rilevato, il Tribunale ha escluso la lesivita’ dell’ingombro determinato dal seggiolino del servo scala in posizione di quiete, ritenendo non compromesso l’uso delle scale da parte degli altri condomini, ed ha ritenuto tollerabile il disagio provocato dal restringimento del piano di calpestio, alla stregua del bilanciamento tra esigenze di tutela della proprieta’ e principio solidaristico, imposto dall’articolo 1120 codice civile, comma 2.
4. – Il ricorso e’ pertanto rigettato senza pronuncia sulle spese, in assenza di costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.