Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, occorre tenere di conto che la banca deve porre in essere strumenti e misure idonei a garantire la sicurezza del servizio  e degli impianti da eventuali manomissioni, rispondendo in mancanza dei relativi rischi.

 

 

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-01-2016, n. 806
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16829/2009 proposto da:
S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 20, presso l’avvocato ANTONINI MARIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAURIZIO BARRELLA, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INTESA BCI S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 213/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 28/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2015 dal
Consigliere Dott. MARIA ACIERNO; udito, per il ricorrente, l’Avvocato MAURIZIO BARRELLA che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI
Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del
ricorso.
Svolgimento del processo
S.G. ha convenuto in giudizio la Cariplo – Cassa di Risparmio di Cagliari,
attualmente Intesa BCI s.p.a., deducendo di essere correntista della banca; di
aver tentato di eseguire un prelievo bancomat presso di essa il 9/9/1999 senza
riuscirci perchè l’apparecchio, dopo aver trattenuto la carta, visualizzava la
scritta “carta illeggibile” e successivamente “sportello fuori servizio”; di aver
immediatamente segnalato l’inconveniente al vicedirettore della filiale che si
trovava presso l’istituto e di aver ricevuto l’indicazione di tornare il giorno
dopo; di averlo fatto e di aver constatato il mancato rinvenimento della carta
predetta. I giorni 9 e 10 settembre ignoti effettuavano consistenti prelievi per
oltre 7000 Euro. L’attore affermava di aver comunicato per iscritto l’evento al
vice direttore e di aver sporto denuncia all’autorità giudiziaria il successivo 13
settembre.
La banca deduceva la tardività della segnalazione e della denuncia del fatto. Il
Tribunale rigettava la domanda rilevando che non era stata eseguita regolare
comunicazione entro 48 ore dall’accaduto così come prescritto nell’art. 14 delle
condizioni generali di contratto.
La Corte d’Appello ha confermato il rigetto sulla base delle seguenti
argomentazioni:
l’indebito prelievo è ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità
dell’appellante. Le riprese video della fase del prelievo hanno evidenziato che il
S. è stato vittima di una truffa da parte di persona ignota che si è avvicinato a
lui e, con il pretesto di volerlo aiutare nell’operazione, ha evidentemente visto
e memorizzato il PIN, avendo in precedenza manomesso il funzionamento
dell’apparecchio in modo da poter recuperare la disponibilità della carta
rimasta al suo interno.
L’appellante ha commesso l’imprudenza di digitare il PIN sotto gli occhi del
truffatore, senza aver tempestivamente attivato il blocco, mediante numero
verde così come sollecitato dal funzionario, limitandosi ad allertare il direttore
della filiale della mancata restituzione della carta ma omettendo di far
menzione della presenza di un terzo. Così facendo l’appellante ha violato in particolare la disposizione contrattuale che impone la segretezza del PIN.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il S. affidandosi a due motivi.
Motivi della decisione
Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1176 c.c., per avere la corte territoriale individuato nell’esclusiva
responsabilità del ricorrente la causa del danno patrimoniale dal medesimo
subito. La decisione assunta si è posta in contrasto con il canone di buona fede
dal momento che il S. aveva immediatamente avvisato la banca del cattivo
funzionamento dello sportello Bancomat e del trattenimento della carta. Non è
stato, di conseguenza, preso in considerazione il grave difetto di diligenza
dell’istituto all’esito di tale segnalazione in quanto non è stata posta in essere
nessuna cautela atta ad evitare il danno a fronte della segnalazione dello
spossessamento. Da parte della banca è stata attuata una condotta
radicalmente omissiva in violazione dell’art. 1176 c.c., comma 2.
Lo sportello era costantemente ripreso da una telecamera e conseguentemente
poteva essere verificato agevolmente come si era svolta effettivamente
l’operazione. L’istituto poteva essere a conoscenza delle truffe ma nulla aveva
posto in essere. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. 13777 del 2007) banca avrebbe dovuto porre in essere strumenti idonei
a garantire gli impianti da manomissione, rispondendo in mancanza dei relativi
rischi.
Il motivo si chiude con rituale quesito di diritto.
Nel secondo motivo viene dedotta l’omessa motivazione su un punto decisivo
della controversia consistente nel fatto che la corte territoriale non ha
considerato le contestazioni specifiche in ordine all’ammontare dei prelievi
effettuati da ignoti in misura ben superiore ai limiti giornalieri (2500 Euro) e la
previsione contrattuale secondo la quale in caso di mancata comunicazione
tempestiva dell’indebito od illecito uso della carta restano a carico del titolare
le conseguenze pregiudizievoli fino ad un massimo di 300 Euro.
In particolare l’art. 34, delle Condizioni generali di contratto prevede che in
caso di smarrimento, furto o sottrazione della carta o del PIN, il titolare deve
darne immediata comunicazione alla Cariplo con qualsiasi mezzo. Entro le 48
ore deve seguire conferma scritta da presentare direttamente o mediante
lettera raccomandata, corredata da copia conforme della denuncia sporta alle
autorità competenti. Ove la comunicazione avvenga dopo l’uso indebito od
illecito le conseguenze pregiudizievoli rimangono a carico del cliente fino a 300
Euro. Il titolare risponde di tutti gli utilizzi se ha agito con dolo o colpa grave, ovvero in conseguenza di quanto previsto nel presente articolo nonchè nel
precedente art. 31.
Il ricorrente tuttavia ha immediatamente informato la banca dell’avvenuta
sottrazione della carta e della presenza di un terzo, constatando la mattina
successiva che il bancomat non era stato rinvenuto ma ricevendo assicurazioni
in ordine alla circostanza giustificata dal funzionario della banca come
temporaneo blocco o malfunzionamento.
Il primo motivo è fondato. La Corte d’Appello nel riconoscere l’esclusiva
responsabilità del ricorrente per aver consentito l’individuazione del PIN ad un
terzo e non aver provveduto all’immediato blocco della carta, non ha svolto
uno scrutinio effettivo del comportamento contrattuale della banca secondo il
parametro della diligenza professionale ex art. 1176 c.c., comma 2. A tale
verifica invece la Corte territoriale era tenuta sotto due profili. Il primo
consistente nell’indagine della condotta del funzionario che ha raccolto la
denuncia immediata del malfunzionamento del bancomat il quale invece di
mettersi in allarme per la sottrazione della carta da parte dello sportello ha
differito il controllo al giorno successivo; il secondo consistente nell’omessa
verifica mediante il sistema di telecamere incontestatamente attivato (ed
assolutamente necessario al fine d’integrare l’obbligo di diligenza specifica)
dell’avvenuta manomissione del medesimo da parte di terzi. Omettendo
l’esecuzione di tale indagine la Corte d’Appello ha sostanzialmente non
applicato il parametro della diligenza specifica posta a carico della banca
nonostante il chiaro orientamento espresso dalla prima sezione di questa Corte
in una fattispecie del tutto analogo secondo il quale:
“Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso
di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo
sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta
della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure
idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni,
nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte
del cliente e le contrarie previsioni regolamentari;
infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve
essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di
riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto
banchiere”. (Cass. 13777 del 2007).
Nel presente giudizio il ricorrente ha espressamente affermato (e provato con
la riproduzione delle conclusioni dei due gradi di merito) di aver contestato
puntualmente e tempestivamente la violazione dell’art. 1176, secondo comma,
cod. civ. La manomissione dello sportello costituisce una circostanza
incontestatamente derivante dal mancato rinvenimento della carta al suo
interno e dalla sua sottrazione ed utilizzazione da parte di terzi. Risulta
pertanto evidente l’omesso accertamento della violazione del dovere di
diligenza specifica derivante dal rapporto contrattuale e dalla peculiarità degli
obblighi di custodia dello sportello bancomat. Come precisato nella sentenza sopra citata la diligenza professionale nella
specie deve valutarsi non solo con riferimento all’attività di esecuzione
contrattuale in senso stretto ma anche in relazione ad ogni tipo di atto e
operazione oggettivamente riferibile ai servizi contrattualmente forniti. Nella
specie, è stata del tutto elusa dalla corte d’Appello l’indagine volta a verificare
se la banca sia tenuta a garantire la sicurezza del servizio bancomat dalle
manomissioni di terzi anche quando il titolare della carta non abbia rispettato
l’obbligo di chiedere immediatamente il blocco della medesima o abbia favorito
la conoscenza del PIN da parte di terzi.
L’art. 1176 secondo comma, cod. civ. lascia imprecisata la questione della
misura della diligenza nelle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività
professionale ma la sua valutazione di carattere tecnico deve essere
commisurata alla natura dell’attività ed in particolare alla specificità dell’obbligo
di custodia di uno strumento esposto al pubblico avente ad oggetto
l’erogazione di denaro. Ad integrare l’indagine non eseguita dalla corte
territoriale devono essere inclusi non solo i comportamenti omissivi della banca
(l’omessa verifica continuativa della manutenzione dello sportello mediante le
telecamere in uso) ma anche quelli commissivi consistenti nella specie
nell’ambigua indicazione, sollecitata dall’immediata lamentela del cliente
relativa alla sottrazione della carta, di tornare il giorno dopo per la riconsegna,
sulla base di un ragionevole affidamento della sua insottraibilità unita al
suggerimento non univoco del blocco.
Del tutto ignorata, infine anche la circostanza del prelievo in misura molto
superiore al plafond contrattuale da ritenersi un ulteriore profilo di
malfunzionamento del sistema da valutare ai fini di un esame complessivo
della diligenza professionale posta a carico della banca.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo e la
cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio dovrà
valutare se il comportamento della banca sia in ordine al riscontrato difetto di
manutenzione e custodia, sia in ordine alla condotta accertata del responsabile
presente nella sede della medesima, sia in ordine al prelievo largamente
eccedente il plafond giornaliero possano integrare il difetto di diligenza e art.
1176 c.c., comma 2, anche a fronte del comportamento non osservante
dell’obbligo contrattuale di non favorire la lettura del PIN e di provvedere al
blocco immediato.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente
procedimento alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2016

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