La tassa radiotelevisiva riveste natura di prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio. Questo il principio espresso dalla VI Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1922 depositata il 2 febbraio 2016, dove ha peraltro negato qualsiasi specifico rapporto contrattuale tra il singolo contribuente e l’Ente gestore della televisione pubblica.

Fonte: altalex

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