La notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell’amministratore, puo’ essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un ufficio dell’amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest’ultimo

La notifica della domanda giudiziale di annullamento di delibera dell’assemblea condominiale puo’ essere validamente effettuata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 145 c.p.c., e articolo 19 c.p.c., comma 2, al condominio (in persona dell’amministratore) presso il portiere dello stabile condominiale, ancorche’ in tale stabile l’amministratore non possieda ne’ un proprio ufficio ne’ la propria abitazione.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile – Ordinanza 2 settembre 2015, n. 1747

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 327/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), n.q. di genitore esercente la potesta’ parentale sul figlio minore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del libello introduttivo;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto introduttivo;

– resistente –

e contro

(OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha chiesto il rigetto del ricorso siccome manifestamente infondato, condannando il ricorrente alle spese ai sensi dell’articolo 96, 3 c.p.c.;

avverso l’ordinanza n. R.G. 71122/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. (OMISSIS) ha proposto istanza di regolamento di competenza contro il Condominio di via (OMISSIS) e la Societa’ (OMISSIS), avverso l’ordinanza del 22 novembre 2012, con la quale il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza per ragioni di territorio derogabile sulla controversia da esso istante – nella qualita’ di esercente la potesta’ genitoriale sul figlio minorenne (OMISSIS) – introdotta contro il Condominio nel novembre del 2011, per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire sofferti dal minore il 7 agosto 2011, allorquando, mentre, dopo essere uscito dal proprio appartamento, accompagnato dal padre, scendeva per le scale condominiali, era scivolato – secondo la prospettazione a causa di una sostanza oleosa e della scarsa illuminazione – riportando lesioni.

Nel detto giudizio il Condominio convenuto si costituiva tempestivamente e, oltre a chiamare in causa in garanzia la societa’ assicuratrice, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito a beneficio di quello di Velletri.

Disposto lo spostamento della prima udienza per consentire la citazione della terza chiamata ed eseguita l’incombente, anche la medesima si costituiva ed aderiva all’eccezione di incompetenza.

p. 2. All’istanza di regolamento di competenza hanno resistito con separate memorie il Condominio e la societa’ assicuratrice.

p. 3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione con il procedimento di cui all’articolo 380 ter c.p.c., veniva richiesto al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito, ne veniva fatta comunicazione agli avvocati delle parti.

p. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

p. 1. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto dell’istanza di regolamento di competenza e le sue conclusioni sono condivisibili.

p. 2. In via preliminare il Collegio osserva che in sede di regolamento di competenza, essendo l’impugnazione con esso proposta una impugnazione su una questione, quella di competenza, e dovendo la Corte statuire sulla competenza, l’esame della questione stessa non e’ in alcun modo limitata a quanto prospettato dalle parti e segnatamente da quella istante e deciso e valutato nella decisione impugnata.

Vige, infatti, per il regolamento di competenza il principio di diritto consolidato (da ultimo, Cass. (ord.) 25232 del 2014, fra tante), secondo cui “Avendo l’istanza di regolamento di competenza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata ne’ dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza”. (Cass. sez. un. (ord.) n. 14569 del 2002).

L’applicazione di tale principio evidenzia che del tutto infondatamente parte ricorrente ha sostenuto nella sua memoria che il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, peraltro erroneamente attribuite ad un “relatore”, avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c., esaminando la fondatezza dell’istanza sotto il profilo della completezza della proposizione dell’eccezione di incompetenza territoriale.

p. 3. Tanto premesso, si rileva che l’eccezione di incompetenza, al contrario di quanto ha sostenuto nell’istanza di regolamento di competenza il ricorrente, era stata proposta con la contestazione di tutti i fori concorrenti

Tali fori, in relazione alla fattispecie, riconducitele ad una domanda risarcitoria da illecito civile e, quindi, inerente un’obbligazione pecuniaria per una somma non predeterminata, conforme alla natura di valore del debito risarcitorio nascente da un simile illecito, erano:

A) quello generale del condominio quale ente privo di personalita’ giuridica, ma dotato di una propria soggettivita’, il quale si identificava alla stregua del seguente principio di diritto: “La notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell’amministratore, puo’ essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un ufficio dell’amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest’ultimo”. (Cass. 11303 del 2007; in precedenza, si veda la risalente Cass. n. 377 del 1988, secondo cui “La notifica della domanda giudiziale di annullamento di delibera dell’assemblea condominiale puo’ essere validamente effettuata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 145 c.p.c., e articolo 19 c.p.c., comma 2, al condominio (in persona dell’amministratore) presso il portiere dello stabile condominiale, ancorche’ in tale stabile l’amministratore non possieda ne’ un proprio ufficio ne’ la propria abitazione”).

Tale principio implica una sostanziale applicazione dei criteri di cui all’articolo 19 c.p.c., comma 2, i quali, sebbene espressamente dettati per taluni enti collettivi privi di personalita’ giuridica, sono idonei a disciplinare anche l’ipotesi del soggetto “condominio”. Ne segue che, avendo nella specie il ricorrente notificato al Condominio la citazione introduttiva del giudizio in Torvajanica, via Svevia 206-207 in persona dell’amministratore pro tempore signor (OMISSIS), come si evince dalla copia in atti, esso stesso ricorrente ha scelto come forma di notificazione quella presso lo stabile condominiale, sulla supposizione che in esso esistesse una struttura abilitata a riceverla e, poiche’, il Condominio, come emerge dalla sua comparsa di costituzione, condivise l’identificazione di quel luogo come propria “sede”, il foro generale ai sensi dell’articolo 19 si deve individuare in quel luogo, con la conseguenza che la deduzione del Condomino in tal senso equivalse a contestazione della radicazione del foro generale nel circondario dell’adito Tribunale capitolino. Va notato che la ricostruzione svolta circa i modi in cui si notifica ad un condominio trova riscontri anche nei principi generali affermati in proposito da Cass. n. 6906 del 2001;

B) il foro dell’insorgenza dell’obbligazione da illecito si identifico’ nel luogo di verificazione del preteso fatto dannoso e, dunque, sempre in quello di ubicazione del Condominio: anche l’inesistenza di esso nel circondario capitolino venne contestata dal Condominio nella comparsa di risposta, atteso che a pagina 2 si asseri’ che “il presunto fatto illecito da cui sarebbe sorta l’obbligazione vantata in giudizio avrebbe avuto luogo presso” il Condominio;

C) il forum destinatae solutionis a sua volta, vertendosi in tema di obbligazione risarcitoria da fatto illecito, si identifico’ nel domicilio del debitore ai sensi del quarto comma dell’articolo 1182 c.c., cioe’ sempre nel luogo di ubicazione del Condominio, in quanto certamente identificabile come “centro di interessi” del medesimo, sia in dipendenza della stessa modalita’ di notificazione della citazione, rivelatrice dell’esistenza di una struttura abilitata a fungere da ufficio dell’amministratore, sia in mancanza di deduzione dell’esistenza di un diverso luogo identificabile come domicilio in ragione della riferibilita’ alla persona dell’amministratore, deduzione che incombeva in replica al qui ricorrente e che, naturalmente avrebbe supposto che l’amministratore risiedesse o domiciliasse nel circondario capitolino.

L’applicazione del criterio dell’articolo 1182 c.c., comma 4, si giustificava alla stregua del consolidato principio di diritto che riconduce ad esso, sull’assunto che il debito sia di valore e, dunque, per definizione privo della determinatezza o determinabilita’ in via convenzionale, supposte dal terzo comma quando fanno riferimento alle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro, il luogo dell’adempimento riguardo all’obbligazione da fatto illecito (in termini si veda gia’ Cass. n. 4929 del 1979, ripresa da Cass. n. 4057 del 1995).

p. 3.1. Dalle svolte considerazioni emerge che il Condominio aveva formulato l’eccezione di incompetenza in modo completo, cioe’ con riferimento a tutti i fori concorrenti.

p. 3.2. Del tutto priva di rilievo e’ la discussione che ha avuto luogo fra le parti e che e’ ripresa dalla decisione impugnata in ordine alla radicazione della controversia nel circondario velletrano anche alla stregua del criterio di cui al terzo comma dell’articolo 1182 c.c., e della sua correlabilita’ alla residenza del danneggiato (parte in senso sostanziale) nel condominio, atteso che, per la natura dell’obbligazione, quel criterio non rilevava.

p. 4. Sulla base dei rilievi svolti deve concludersi che l’eccezione di incompetenza era stata, dunque, formulata con la contestazione di tutti i fori concorrenti applicabili alla controversia, la cui applicazione avrebbe imposto la sua radicazione presso il Tribunale di Velletri, nel cui circondario rientrava il Comune di Pomezia, cui appartiene l’abitato di (OMISSIS).

p. 5. Dev’essere, pertanto, dichiarata la competenza di quel Tribunale, davanti al quale le parti riassumeranno il giudizio nel termine di cui all’articolo 50 c.p.c..

p. 6. Le spese del giudizio di regolamento di competenza seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 a favore di ciascuna delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Velletri. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’articolo 50 c.p.c.. Condanna parte ricorrente alla rifusione alle parti resistenti delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate a favore di ognuna in euro duemilasettecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

 

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