Il diritto di abitazione non legittima ad impugnare le spese straordinarie e, di conseguenza, non ha diritto di voto nelle delibere condominiali aventi ad oggetto l’approvazione o il riparto di spese straordinarie perchè l’attore è privo di un interesse concreto ad agire in giudizio, dal momento che il pagamento competeva solo al proprietario dell’immobile.

 

Corte d’Appello di Milano, sentenza 27 febbraio 2015 n. 954
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, decisa nella camera di consiglio del
17.12.2014 promossa con atto di citazione in appello ritualmente notificato da
Ma.Pa., rappresentato e difeso dall’avv. An.Ma. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano, Viale (…)
APPELLANTE
contro
Condominio (…), Milano, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Ma. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via (…)
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione l’appellante ha evocato in giudizio il Condominio (…), Milano, interponendo
gravame avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 12841/09 del 28.10.2009.
Nel procedimento di primo grado Pa.Ma. aveva convenuto in giudizio il Condominio suindicato
chiedendo di dichiarare la nullità o di annullare la delibera del 23.02.2004 di approvazione
contabilità finale lavori straordinari, piano e modo di riparto; dichiarare illegittima l’attribuzione
delle spese ad personam.
Il Condominio, costituitosi in giudizio, aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’attore
rilevando che questi non era proprietario dell’appartamento, ma soltanto titolare di un diritto di
abitazione e che, conseguentemente, non aveva alcun diritto di voto in relazione alle delibere
condominiali aventi ad oggetto spese straordinarie poiché tali spese competevano al proprietario
(nel caso di specie al figlio Ma.Va.). Quindi l’assenza di un interesse concreto comportava la
carenza di legittimazione ad impugnare la delibera assembleare.
Il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione attiva dell’attore e lo condannava alla rifusione
delle spese del giudizio.
La sentenza è stata appellata da Ma.Pa. che ne ha chiesto l’integrale riforma.
Si è costituito il Condominio che ha concluso come sopra riportato.
Precisate quindi le conclusioni e scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e
delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di impugnazione è necessario premettere che risulta incontestata la
titolarità del diritto di abitazione di Ma.Pa. in ordine all’appartamento sito al sesto piano del
Condominio di Via (…), di proprietà del figlio Ma.Va.
L’appellante rileva che erroneamente è stata accolta dal giudice di primo grado l’eccezione
preliminare sollevata dal Condominio poiché non è stata correttamente valutata la situazione di
fatto, esistente da numerosi anni e caratterizzata dal fatto che non solo egli era stato l’unico
destinatario degli avvisi di convocazione delle assemblee condominiali ordinarie e straordinarie, ma
aveva partecipato alle stesse, esercitato il diritto di voto e provveduto al pagamento delle spese.
Da ciò conseguirebbe il suo “status di condomino reale e non apparente, soggetto non estraneo al
condominio ma pienamente legittimato ad esercitare tutti i diritti e doveri inerenti alla qualità
rivestita, in quanto nel caso de quo avente un interesse concreto e reale concernente la posizione di
vantaggio effettivo che dalla pronuncia sul merito sarebbe potuta derivare nei suoi riguardi”.
L’appellante censura, altresì, la statuizione della sentenza di primo grado concernente le spese del
giudizio poste esclusivamente a suo carico e rileva, in particolare, che la lunga durata del processo
non era ascrivibile alla propria condotta e che il Tribunale ha violato l’art. 6 del D.M. 8 aprile 2004,
n. 127, poiché lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione degli onorari sarebbe stato quello
delle cause con valore fino ad Euro 5.200,00 avendo egli domandato la restituzione da parte del
condominio della somma di Euro 2.777,31.
L’appellante procede, quindi, nel merito, alla contestazione (pagg. 20 – 36) delle singole voci di
spesa oggetto della delibera impugnata.
Il motivo di appello concernente la legittimazione ad agire non è meritevole di accoglimento.
Deve, infatti, rilevarsi che la decisione del Tribunale è fondata sulla distinzione tra spese ordinarie e
straordinarie e sulla conseguente mancanza di un interesse concreto da parte di un condomino, non
proprietario dell’immobile, ad impugnare una delibera riguardante soltanto spese straordinarie,
come tali spettanti al proprietario.
Né le circostanze di fatto evidenziate dall’appellante (partecipazione a precedenti assemblee,
pagamenti, ecc.) sono idonee ad attribuirgli la legittimazione ad agire che – con riferimento
all’impugnazione di delibere aventi ad oggetto spese straordinarie – deriva dall’essere titolare del
diritto di proprietà.
Ciò è stato ribadito recentemente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 16774 del 2013) con
riferimento ad una delibera avente ad oggetto il preventivo di spesa per il rifacimento della facciata
di un condominio danneggiata a seguito di un’esplosione: è stato affermato che, trattandosi di atti di
straordinaria manutenzione, i nudi proprietari dell’immobile avevano diritto a partecipare
all’assemblea e ad essere convocati. Ugualmente infondato è il motivo d’appello concernente la
condanna alle spese. Il Giudice di primo grado ha applicato il principio della soccombenza,
ponendo le spese a carico dell’attore che ha introdotto il giudizio in assenza di legittimazione, ed ha
individuato correttamente lo scaglione previsto dal D.M. n. 127/04 per la liquidazione delle spese, calcolando il valore della causa con riferimento al valore complessivo delle spese straordinarie
deliberate con la delibera impugnata (Cass. n. 1201 del 2010 ). L’esame dei motivi d’appello
concernenti il merito delle singole voci di spesa risulta superfluo a seguito dell’accertamento della
carenza di legittimazione ad agire dell’appellante.
L’appello proposto deve essere rigettato e deve confermarsi la sentenza impugnata.
Le spese per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura
complessiva di Euro 13.800,00 (di cui Euro 12.000,00 per compensi ed Euro 1.800,00 quale
rimborso per spese forfettarie) oltre accessori di legge a favore del Condominio appellato.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così decide:
– rigetta l’appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
– condanna l’appellante alla rifusione delle spese per il presente grado in favore del Condominio
appellato che si liquidano nella misura complessiva di Euro 13.800,00 (di cui Euro 12.000,00 per
compensi ed Euro 1.800,00 quale rimborso per spese forfettarie) oltre accessori di legge

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *