Questo Vademecum è stato messo a punto da ENEA sulla base di un suo parere e come
tale ha il valore di una valutazione tecnica, che in ogni caso non potrà costituire
giurisprudenza. Tale parere tiene conto anche di quanto riportato nella Guida dell’Agenzia
delle Entrate di gennaio 2015.
La detrazione si applica alle spese sostenute dal 1°gennaio al 31 dicembre 2015.
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE
PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
• Alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o
con richiesta di accatastamento in corso;
• deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
• in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è
consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo
per la parte non ampliata.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
• è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M (*) al DLgs 311 del 29/12/2006.
• le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista.
(*) La Legge del 23 Dicembre 2014 n.190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), pubblicata nel Supplemento
Ordinario n°99 alla G.U. n. 300 del 29/12/2014, proroga nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, le
detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ed estende la
detrazione anche all’acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n.311, per spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a
un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
Il Decreto 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” pubblicato
nella G.U. n. 158 del 10/07/2009, all’art. 7, comma 2, ha sostituito integralmente con l’Allegato B i contenuti
dell’Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
Nell’Allegato B non sono presenti norme UNI “di prodotto” relative alle schermature solari ma sono
presenti due specifiche norme (UNI-EN-13363) per il calcolo della trasmittanza solare e luminosa per
dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.
In considerazione di quanto sopra esposto, si sono analizzate le normative UNI relative al calcolo delle
prestazioni energetiche degli edifici (UNI/TS 11300-1 e UNI EN ISO 13790) per ricavarne le tipologie di
schermature solari che potrebbero rientrare nella detrazione fiscale del 65%.
Da queste analisi sono emerse le seguenti considerazioni, in merito alle tipologie di schermature solari i
cui costi potrebbero essere computati per la detrazione fiscale del 65%:
– Devono essere a protezione di una superficie vetrata;
– Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e
smontabili dall’utente;
– Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
– Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
– Devono essere mobili;
– Devono essere schermature “tecniche”;
– Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli
orientamenti ;
– Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD.2
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
di tipo “amministrativo”:
• fatture relative alle spese sostenute;
• ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel
caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il
riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre
ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che
la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della
raccomandata postale;
di tipo “tecnico”:
• schede tecniche;
• originali inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
b) documentazione da trasmettere all’ENEA:
esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori
(per il 2015: http://finanziaria2015.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori,
come da collaudo delle opere o nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso
impatto (ad esempio la sostituzione di infissi), come da dichiarazione di conformità. (La richiesta
di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni. qualora sussistano le
condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate):
• Scheda descrittiva dell’intervento (allegato F al “decreto edifici”), che può anche essere
redatto dal singolo utente.
N.B. nel campo dell’Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) è possibile
inserire il valore “0”.
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare
una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che
proseguono oltre il periodo di imposta.

Fonte: ENEA

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