Il Comune paga i danni per l’allagamento delle case private, se il fatto non è stato determinato da piogge eccezionali ma dalla cattiva manutenzione degli impianti.

 

 

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 novembre 2013 – 28 febbraio 2014, n. 4804
Presidente Salmé – Relatore Mercolino

Svolgimento del processo

1. – Sa.Gi. , G.M. , D.B.B. , D.N.R. , R.V. , D.O. in A. , la Centro Video di Spinato & C, la Ricaterm S.r.l. e M.V. convennero separatamente in giudizio il Comune di Pordenone, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dagl’immobili di loro proprietà a seguito dell’allagamento, verificatosi il (omissis) , dell’intero quartiere in cui erano situati.
A fondamento della domanda, esposero che l’allagamento era stato causato dal mancato funzionamento di un impianto comunale di deflusso delle acque in conseguenza della negligenza del personale che lo gestiva, il quale aveva omesso di compiere le manovre necessarie a prevenire l’evento, ed in particolare di provvedere alla chiusura di una paratoia ed all’impiego dell’intero sistema di pompaggio di cui l’impianto era dotato.
1.1. – Si costituì il Comune, il quale ottenne l’autorizzazione a chiamare in causa la Pordenone Ambiente S.p.a., affidataria della gestione dell’impianto, nei confronti della quale propose domanda di manleva.
Riuniti i giudizi, spiegò intervento L.F. , il quale chiese il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura, rimasta bloccata nell’acqua mentre percorreva una via cittadina nella notte tra il (omissis) .
1.2. – Il giudizio, dichiarato interrotto a seguito del fallimento della Pordenone Ambiente, fu quindi riassunto, e con sentenza del 30 agosto 2005 il Tribunale di Pordenone accolse le domande, condannando il Comune al risarcimento dei danni subiti dagli attori e dall’interventore e rigettando la domanda di manleva.
2. – L’impugnazione proposta dal Comune nei confronti degli eredi di Sa.Gi. , deceduto nel corso del giudizio, degli altri attori e dell’interventore è stata parzialmente accolta dalla Corte d’Appello di Trieste, che con sentenza del 23 maggio 2006 ha rideterminato in Euro 210.035,37 l’importo dovuto agli eredi Sa. , confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ha premesso la Corte che la controversia esulava dalla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, trattandosi di un allagamento causato da acque fognarie ed avendone gli attori individuato le cause nell’esondazione di un fiume, ipotesi rivelatasi poi infondata, e nell’inadeguatezza del sistema di smaltimento delle acque.
Ciò posto, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto superflua l’individuazione dell’ora precisa dell’allagamento, osservando che lo stesso aveva avuto inizio nella mattinata del (OMISSIS) e non era stato determinato da guasti agl’impianti fognari privati, ma dalle precipitazioni atmosferiche, con il concorso determinante del blocco totale delle pompe mobili e fisse adibite al deflusso delle acque meteoriche. Ha osservato al riguardo che l’impianto, progettato per far fronte a piogge di probabilità cinquantennale, non era stato in grado di sopportare precipitazioni di portata inferiore, in quanto le pompe, in numero inferiore a quelle previste dal progetto, si erano guastate tutte nel corso del pomeriggio ed avevano ripreso a funzionare solo a seguito di riparazioni conclusesi nelle ore serali. Ha pertanto ritenuto che gli attori avessero fornito la prova del nesso causale tra l’evento e la condotta colposa del Comune, il quale non aveva garantito il funzionamento delle pompe, escludendo la possibilità di ricondurre l’allagamento al caso fortuito: ha infatti rilevato che la portata delle piogge era comunque adeguata alla capacità dell’impianto e che l’interruzione dell’energia elettrica improvvisamente verificatasi non costituiva un evento imprevedibile, esistendo a tal fine un generatore di corrente che non era entrato in funzione per cause non chiarite.
La Corte ha ritenuto invece inammissibile, in quanto nuova, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, osservando che quest’ultimo, dopo aver abbandonato la domanda di manleva proposta nei confronti della Pordenone Ambiente, aveva riproposto la questione con riferimento alla responsabilità per l’evento dannoso, senza peraltro considerare che l’affidamento in gestione manutentiva di una modestissima parte dell’impianto alla Pordenone Ambiente non escludeva la riconducibilità all’ente pubblico delle scelte riguardanti l’uso delle pompe.
Quanto infine alla posizione del L. , la Corte ha ravvisato la colpa del Comune nella mancata predisposizione di un’adeguata segnaletica o nella mancata chiusura totale delle strade, in conformità delle disposizioni impartite dalla stessa Autorità comunale, rilevando che il carattere repentino dell’allagamento escludeva la riconducibilità dell’evento dannoso all’attraversamento della zona inopportunamente tentato dall’automobilista sull’esempio di un’altra autovettura.
3. – Avverso la predetta sentenza il Comune propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. Gl’intimati resistono con controricorsi, quello del L. illustrato anche con memoria. Il curatore del fallimento della Pordenone Ambiente non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Prioritario rispetto all’esame degli altri motivi d’impugnazione è quello del quarto motivo, con cui il Comune denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 140, lett. a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sostenendo che la controversia, avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da guasti o comunque da disfunzioni dell’impianto di sollevamento, doveva ritenersi devoluta alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
1.1. – Il motivo è infondato.
Come si evince dalla sentenza impugnata, l’impianto di sollevamento nel cui mancato o difettoso funzionamento è stata individuata una delle cause dell’allagamento degl’immobili di proprietà degli attori, era destinato ad agevolare, in occasione di precipitazioni atmosferiche di particolare intensità, il deflusso delle acque piovane dalle strade urbane, convogliandole nel fiume attraverso un collettore dotato di pompe idrauliche. Non è pertanto configurarle, in riferimento alla controversia in esame, la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, la quale presuppone una pretesa risarcitoria fondata su un comportamento commissivo od omissivo della Pubblica Amministrazione che implichi apprezzamenti tecnici in ordine alla deliberazione, alla progettazione ed all’attuazione di opere idrauliche o che comunque costituisca espressione di scelte amministrative volte alla tutela d’interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche (cfr. Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2656; Cass., Sez. III, 16 aprile 2009, n. 9026; Cass., Sez. I, 17 novembre 2000, n. 14906). Le acque piovane incanalate nelle fognature non sono infatti annoverabili tra le acque pubbliche, essendo destinate, insieme con i liquami ivi convogliati, al mero smaltimento, e difettando quindi del fondamentale requisito dell’attitudine ad usi di pubblico generale interesse, prescritto dall’art. 1 del regio decreto n. 1755 del 1933 e rimasto fermo anche dopo l’entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36; tale esclusione trova conferma nell’art. 1, comma secondo, del regolamento di attuazione della predetta legge, approvato con d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, il quale, nell’individuare le acque incluse nel demanio idrico, prevede espressamente che non ne fanno parte le acque meteoriche non ancora convogliate in un corso d’acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne (cfr. Cass., Sez. VI, 5 settembre 2012, n. 14883; Cass., Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2566; Cass., Sez. I, 11 gennaio 2001, n. 315).
2. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza pubblica nella parte in cui ha affermato che l’impianto era in grado di far fronte a precipitazioni atmosferiche di probabilità cinquantennale, senza considerare che, come riferito dal c.t.u., esso era stato costruito in esecuzione di un progetto da attuarsi per gradi e realizzato all’epoca soltanto per metà, il cui mancato completamento non era imputabile all’Amministrazione, in quanto dovuto a difficoltà di bilancio. Si trattava d’altronde di un’opera di modesta entità, che, in quanto volta a consentire l’ingresso delle fognature nel depuratore comunale, e non anche ad ovviare a situazioni di pericolo connesse ad eventuali esondazioni, non era in grado di assicurare lo smaltimento delle acque piovane in caso di piovosità estremamente rilevante.
3. – Con il quinto motivo, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cen-surando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini dell’accertamento della responsabilità, ha ritenuto irrilevanti l’ora dell’evento e la portata delle precipitazioni. Premesso che gli attori, dopo aver inizialmente ascritto l’evento alla mancata chiusura di una paratoia che aveva favorito l’esondazione del fiume, avevano successivamente sostenuto che era stata proprio la chiusura della paratoia ad impedire il deflusso delle acque piovane, l’Amministrazione osserva che la Corte di merito si è limitata ad affermare che l’allagamento si era verificato in mattinata e ad individuarne la causa nel mancato funzionamento delle pompe, senza tener conto delle deposizioni dei testi e di altri elementi acquisiti in primo grado, da cui risultava che la paratoia era rimasta aperta fino alle ore 13,00 e che l’allagamento si era verificato dopo le ore 17,00; essa ha inoltre trascurato che la portata dell’acqua era tale da non poter essere smaltita neppure da un impianto perfettamente funzionante, in quanto, come riferito dalle parti e dal c.t.u., nelle dodici ore precedenti all’evento la piovosità aveva raggiunto il livello di 160 mm.
4. – Le predette censure, da esaminarsi congiuntamente e con priorità rispetto alle altre censure, in quanto aventi ad oggetto l’individuazione della causa dell’evento dannoso, sono infondate.
La sentenza impugnata ha infatti accertato che l’allagamento degli immobili di proprietà degli attori, verificatosi in concomitanza con precipitazioni atmosferiche di particolare intensità, non fu causato da un’esondazione del fiume che scorreva nelle vicinanze, in conseguenza della mancata apertura della paratoia ordinariamente destinata ad assicurare il deflusso delle acque piovane dalle strade cittadine, ma dal mancato smaltimento delle medesime acque attraverso un collettore destinato ad immetterle nel fiume proprio in caso di abbondanti precipitazioni, per effetto del blocco delle pompe dell’impianto di sollevamento. In particolare, la Corte di merito ha escluso che l’evento dannoso fosse riconducibile al caso fortuito, rilevando che non era stata fornita la prova del carattere eccezionale delle precipitazioni, e segnatamente della superiorità del livello delle acque riversatesi sulle strade rispetto alla portata dell’impianto di sollevamento, il quale, come accertato dal c.t.u., era progettato per far fronte a piogge di probabilità cinquantennale.
Tale ricostruzione della vicenda, in quanto giuridicamente corretta ed immune da vizi logici, resiste alle critiche dell’Amministrazione, la quale, nel ribadire la riconducibilità dell’evento alla mancata apertura della paratoia, insiste in particolare sulla cronologia degli eventi, trascurando che la stessa è stata specificamente presa in esame dalla sentenza impugnata, e ritenuta irrilevante alla luce degli accertamenti compiuti dal c.t.u., che avevano consentito di risalire ad una diversa causa dell’evento. Nel riproporre la propria tesi, la difesa del Comune non considera peraltro che il suo accoglimento non consentirebbe di escludere la responsabilità dell’Amministrazione, in quanto, essendo l’azionamento della paratoia affidato a personale della stessa, l’accertamento dell’omissione di tale manovra o di un’errata scelta del momento della sua esecuzione si tradurrebbe inevitabilmente nel riconoscimento della negligenza o dell’imperizia dell’Ente nella gestione dell’opera pubblica. In tale prospettiva, non possono considerarsi decisive neppure le deposizioni dei testi e le deduzioni dei consulenti di parte invocate dalla difesa del ricorrente, il cui richiamo si risolve, in sostanza, nella sollecitazione di un nuovo apprezzamento dell’intera vicenda, non consentito a questa Corte, alla quale non è conferito il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva il compito d’individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 4 novembre 2013, n. 24679; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 18 marzo 2011, n. 6288).
4.1. – Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla portata delle precipitazioni atmosferiche registrate in occasione dell’evento dannoso, la cui eccezionalità è stata espressamente esclusa dalla Corte di merito, anche in relazione alla capacità di smaltimento dell’impianto di sollevamento, accertata dal c.t.u. nella sua relazione.
Nessun rilievo può assumere, al riguardo, la circostanza che all’epoca dei fatti l’impianto non fosse ancora in grado di spiegare interamente le proprie potenzialità, a causa dell’avvenuta installazione di un numero di pompe inferiore a quello previsto dal progetto originario, la cui integrale realizzazione era stata impedita dalla mancata concessione dei finanziamenti all’uopo necessari. Indipendentemente dall’osservazione della Corte d’Appello secondo cui nella specie nessuna delle pompe installate entrò effettivamente in funzione, a causa di un guasto che rese necessario un intervento di riparazione conclusosi soltanto nelle ore serali, il mancato completamento dell’impianto non consentirebbe di escludere la responsabilità del Comune, alla stregua del principio, costantemente ribadito da questa Corte in tema di costruzione e gestione delle opere pubbliche, secondo cui la discrezionalità di cui la Pubblica Amministrazione gode nella scelta dei tempi e dei mezzi con cui provvedervi, e la conseguente insindacabilità delle relative determinazioni da parte del Giudice ordinario, incontrano un limite di carattere esterno nel principio neminem laedere, il quale, imponendo l’osservanza delle specifiche norme tecniche e delle comuni regole di prudenza e diligenza a garanzia dell’incolumità e del patrimonio dei terzi, giustifica, in caso di lesione di diritti altrui, l’affermazione dell’antigiuridicità del fatto e la condanna al risarcimento, non ostandovi la circostanza che l’ente pubblico abbia correttamente seguito il complesso iter tecnico-amministrativo previsto per la realizzazione dell’opera (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. III, 11 novembre 2011, n. 23562; 20 gennaio 2010, n. 907; 6 febbraio 2007, n. 2566; 20 marzo 1998, n. 2980).
5. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e dell’art. 2697, primo comma, cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la questione riguardante la legittimazione passiva della Pordenone Ambiente, senza considerare che la relativa eccezione, oltre ad essere stata sollevata nelle conclusioni rassegnate in primo grado ed esaminata nel merito dal Tribunale, era proponibile anche in appello, trattandosi di un’eccezione di diritto attinente al fondamento sostanziale della pretesa.
6. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte di merito ha omesso di esaminare i documenti riguardanti i rapporti tra l’Amministrazione e la Pordenone Ambiente, ed in particolare la deliberazione del 24 ottobre 1990, n. 810, con cui il Consiglio comunale aveva autorizzato l’affidamento in concessione del servizio pubblico relativo all’impianto di sollevamento e pompaggio, la cui unica finalità consisteva proprio nel consentire l’immissione delle acque fognarie provenienti da una vasta area del territorio comunale nel depuratore urbano. Secondo il ricorrente, oltre ad aver omesso di considerare che l’affidamento in concessione del servizio pubblico comportava il trasferimento delle responsabilità inerenti alla gestione dal concedente al concessionario, la sentenza impugnata è incorsa in contraddizione, avendo escluso la responsabilità di quest’ultimo, nonostante fosse tenuto alla manutenzione ed al controllo degl’impianti.
7. – I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la decisione riguardante l’individuazione del soggetto passivo della pretesa risarcitoria.
La statuizione adottata al riguardo dalla Corte di merito risulta fondata su due distinte rationes decidendi, costituite rispettivamente dalla qualificazione della questione come domanda nuova, in quanto sollevata per la prima volta in appello, a seguito dell’abbandono della domanda di manleva avanzata in primo grado nei confronti della società concessionaria, e dal rigetto della stessa nel merito, giustificato dal rilievo che le scelte decisionali riguardanti l’uso delle pompe, affidate in mera gestione manutentiva alla Pordenone Ambiente, erano sempre promanate dal personale dirigente dell’Ente pubblico.
7.1. – In ordine al primo profilo, si osserva innanzitutto che la questione relativa alla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso non attiene alla legitimatio ad causam ma al merito, risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della domanda, e non è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma è rimessa alla disponibilità delle parti, formando oggetto di un’eccezione in senso proprio, che dev’essere sollevata nei termini a tal fine previsti (cfr. Cass., Sez. II, 23 maggio 2012, n. 8175; 3 giugno 2009, n. 12832). La proposizione di tale eccezione non poteva nella specie ritenersi implicita nella domanda avanzata in primo grado dal Comune nei confronti della Pordenone Ambiente, la quale non era rivolta ad ottenere l’accertamento della responsabilità della società per i danni subiti dagli attori, ma la sua condanna alla rivalsa di quanto eventualmente dovuto agli stessi, e pertanto non si configurava come chiamata in causa del terzo responsabile, idonea ad e-stendere a quest’ultimo la domanda principale in quanto fondata sul medesimo rapporto dedotto a sostegno della stessa, ma come chiamata in garanzia impropria, avente il suo titolo nel rapporto di concessione (cfr. Cass., Sez. III, 5 marzo 2013, n. 5400; 11 agosto 2004, n. 15563; Cass., Sez. I, 28 marzo 2003, n. 4740). Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha rilevato la novità della questione riguardante la responsabilità esclusiva della Pordenone Ambiente nella produzione dell’evento dannoso, sollevata dal Comune con l’atto di appello, pur avendo erroneamente ravvisato una domanda nella relativa deduzione, che invece, essendo rivolta ad ottenere il rigetto della pretesa avanzata nei confronti dell’Amministrazione, costituiva più propriamente un’eccezione. Il presente giudizio risulta peraltro promosso in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, e ad esso si applica quindi il secondo comma dell’art. 345 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 52 della predetta legge, il quale, ammettendo espressamente la proposizione di nuove eccezioni in appello, imponeva l’esame nel merito della questione sollevata dal Comune, indipendentemente dalla sua proposizione nel precedente grado di giudizio.
7.2. – Non possono invece trovare ingresso, per difetto di autosufficienza, le censure riguardanti l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la modestia della parte dell’impianto affidata alla Pordenone Ambiente e la natura meramente manutentiva della gestione a quest’ultima demandata, con la conseguente riserva al Comune delle decisioni riguardanti l’uso delle pompe, non consentivano di ascrivere alla concessionaria la responsabilità dell’allagamento.
Premesso che, alla luce dell’accertamento compiuto dalla sentenza impugnata, l’esclusione della predetta responsabilità risulta conforme al principio, enunciato da questa Corte, secondo cui l’affermazione della responsabilità del concessionario di un’opera pubblica per il mancato o difettoso funzionamento della stessa presuppone che a lui siano riconducibili le scelte riguardanti il funzionamento e la manutenzione, essendo egli tenuto, per legge o per contratto, ad assicurarli in piena autonomia rispetto all’Amministrazione concedente (cfr. Cass., Sez. I, 16 aprile 1997, n. 3248; 9 dicembre 1977, n. 5337), si osserva che, nel richiamare la delibera consiliare concernente l’affidamento in gestione dell’impianto alla Pordenone Ambiente, il Comune si è limitato a riportarne nel ricorso soltanto una parte del testo, insufficiente a consentire una valutazione in ordine alla decisività del documento ai fini dell’individuazione dei poteri spettanti alla società concessionaria e degli obblighi correlativamente posti a suo carico. La parte che, in sede di legittimità, faccia valere il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla mancata o erronea valutazione di un documento prodotto in giudizio, ha infatti l’onere, a pena d’inammissibilità, di trascriverlo nel ricorso per intero o almeno nelle sue parti salienti, al fine di consentire a questa Corte di verificarne l’idoneità ad orientare in senso diverso la decisione del giudice di merito, sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. II, 14 ottobre 2010, n. 21224; Cass., Sez. VI, 30 luglio 2010, n. 17915; Cass., Sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21621).
8. – Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e con-traddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ascritto alla condotta colposa dell’Amministrazione i danni riportati dal L. . Sostiene infatti che, nel ricondurre l’evento alla mancata apposizione di transenne sulla strada allagata, la Corte di merito non ha tenuto conto della deposizione resa dall’unico teste presente al fatto, da cui risultava che l’attore, pur consapevole dell’allagamento, aveva deciso di transitare per la strada, in tal modo accettando i relativi rischi.
8.1. – Il motivo è inammissibile.
Nel ricondurre l’affermazione della propria responsabilità per i danni riportati dall’autovettura del L. al mero accertamento di una situazione di apparente transitabilità della strada, il ricorrente non coglie interamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ravvisato la colpa dell’Amministrazione non già nella violazione di un generico dovere d’intervento a tutela della sicurezza della circolazione, ma nella mancata esecuzione di un ordine da essa stessa specificamente impartito, ed avente ad oggetto la chiusura al traffico delle strade interessate dall’allagamento e l’apposizione di un’adeguata segnaletica. Nonostante l’espresso riferimento alla nota fattispecie dell’insidia, la situazione esaminata dalla Corte di merito si differenzia dalla mera esistenza di un pericolo occulto, contraddistinto sotto il profilo oggettivo dalla non visibilità dell’ostacolo e sotto quello soggettivo della sua imprevedibilità, caratterizzandosi invece per l’imposizione a carico dell’Amministrazione di un preciso dovere di attivarsi, la cui configurabilità impedisce che il nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento possa ritenersi interrotto per effetto della sola dimostrazione che il danneggiato era consapevole del pericolo.
9. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il Comune di Pordenone al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 15.200,00, ivi compresi Euro 15.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, in favore di S.A. , S.R. , Sa.Al. , S.G. , S.C. e F.R.M. , in complessivi Euro 10.200,00, ivi compresi Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, in favore di G.M. , D.B.B. , D.N.R. , R.V. , A.G. , in qualità di procuratore speciale di D.O. in A. , del Centro Video Di Spinato & C. S.n.c. e della Ricaterm S.r.l., in complessivi Euro 3.200,00, ivi compresi Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, in favore di M.V. , ed in complessivi Euro 2.200,00, ivi compresi Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, in favore di L.F. .

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