Come noto, l’autonomia dei coniugi negli accordi di separazione trova un limite nel superiore interesse della prole.

Ciò, si riflette anche sulla decisione dei genitori, in accordo, di affidare il figlio ad un solo genitore.

Il Tribunale di Varese ha rifiutato l’omologa di un ricorso per separazione consensuale in cui la coppia si accordava per un affidamento esclusivo del minore alla madre in quanto contrario alla ratio della legge sull’affido condiviso.

 

Tribunale Varese – Sezione I – Ordinanza 21 gennaio 2013 – Pres. Paganini, rel. Buffone

OSSERVA

Nella clausola n. 1 delle condizioni, i genitori propongono l’affido esclusivo della figlia alla madre “su richiesta del padre stesso”. Il principio di bigenitorialità, che informa il Diritto di Famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori; conseguentemente, l’affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale al principio sopra indicato ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.: v Cass. Civ. 19 giugno 2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2010 n. 24841). Ne consegue che la regola dell’affidamento condiviso non è negoziabile dai genitori e, soprattutto, non è ammissibile una rinuncia all’affido bigenitoriale da parte di uno dei partners, in quanto trattasi di un Diritto del Fanciullo e non dei genitori: quanto è oggi reso evidente e palese dall’art. 315-bis c.c., come introdotto dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219, il quale predica che “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Ne consegue che, dove i genitori intendano stabilire l’affido esclusivo, questi hanno l’onere di specificare quali circostanze concrete, dettagliate e specifiche lo rendano di pregiudizio per il minore o per lo stesso inadeguato: quanto, allo stato, non emerge dal ricorso. E’, dunque, necessaria una integrazione, non essendo allo stato omologabile l’accordo di separazione; in quella sede, i genitori potranno anche decidere di convertire la clausola da affido esclusivo a condiviso.

PQM

Assegna ai ricorrenti termine entro il 28 febbraio 2013 per rendere i chiarimenti necessari o mutare l’affidamento da esclusivo in condiviso.

SI COMUNICHI

Varese lì 21 gennaio 2013

Il Presidente

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