Corte d’Appello Roma, Sezione 4 civile – Sentenza 26 settembre 2012, n. 4665

Il condomino non può, senza interpellare gli altri condomini e l’amministratore e, quindi, senza il loro consenso, provvedere alle spese per le cose comuni, salvo che si tratti di “spese urgenti”. A tal riguardo, per opere urgenti devono intendersi quelle che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune. La disposizione dell’art. 1134 c.c., invero, è diretta ad impedire indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti alla gestione del fabbricato riservata agli organi del condominio, essendo previsti dalle norme processuali strumenti alternativi (art. 1105 comma 4 c.c.), al fine di ovviare alla inerzia nella adozione o nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia necessari per la conservazione ed il godimento dell’edificio.

Nel caso di specie la Corte ha respinto la richiesta di rimborso delle spese fatte dal condomino per il puntellamento dell’edificio condominiale – lavoro effettuato a seguito di provvedimento cautelare – poiché l’esecuzione materiale delle opere era avvenuta senza tentare la strada della convocazione dell’assemblea al fine di verificare la volontà comune. Ciò avrebbe consentito, in caso di inerzia degli altri condomini, di attivare il procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 1105 c.c.

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