Il gestore telefonico che, in difetto dei presupposti per la sospensione o interruzione del servizio di telefonia, interrompa la prestazione ai danni dell’utente, è tenuto a risarcire il danno al medesimo e, nel caso in cui abbia resistito in giudizio in modo imprudente – non avvedendosi della propria responsabilità – deve anche essere condannato per utilizzo abusivo dello strumento processuale, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.

Tribunale Varese, civile – Sentenza 2 ottobre 2012

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