Il regime dell’Iva per cassa
La liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa prevede il differimento dell’esigibilità dell’imposta sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi al momento del pagamento dei corrispettivi. È inoltre previsto, per chi la adotta, il rinvio della detraibilità dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi al momento del pagamento dei corrispettivi. I cessionari o committenti che acquistano beni o servizi dal soggetto optante, invece, possono detrarre l’Iva sui predetti beni già al momento dell’effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
L’imposta diviene comunque esigibile a un anno dall’operazione, salvo l’avvio di procedure concorsuali nei confronti del cessionario o committente prima del decorso di quel termine.
Volume d’affari
La disciplina, come è noto, riguarda coloro che operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni. Al riguardo la circolare chiarisce che anche gli enti non commerciali possono avvalersi del cash accounting, se sono presenti tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Riguardo il limite di volume d’affari, che non deve superare i due milioni di euro, la circolare precisa che tale importo, in caso di inizio dell’attività in corso d’anno, non va ragguagliato all’anno stesso. Nel calcolo sono comprese cumulativamente tutte le operazioni “attive”, secondo le ordinarie regole del volume d’affari.
Termini del differimento dell’esigibilità
Come accennato, il differimento della esigibilità e della detrazione è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima della scadenza di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Su questo punto la circolare precisa che è necessario che la procedura sia sta avviata prima del decorso di un anno. In particolare chiarisce che le procedure concorsuali si considerano avviate nel momento in cui l’organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura. Se il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), si ritiene che l’esigibilità dell’imposta sia sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con Iva per cassa, fino all’effettivo incasso del corrispettivo.
In caso di revoca della procedura giudiziale, l’imposta diviene esigibile e va computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell’operazione (ipotesi in cui rimane fermo il termine di un anno).
Sempre sui limiti di tempo per il differimento dell’esigibilità e della detrazione, la circolare chiarisce che, in caso di fatturazione differita, ciò che conta per il computo dell’anno è il momento di consegna o spedizione del bene, essendo irrilevante la data della fatturazione.
Differimento della detrazione
Alcuni chiarimenti riguardano il differimento della detrazione, che può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione (articolo 19 Dpr 633/1972).
Nel caso del cash accounting la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo (ad esempio, per un’acquisto effettuato a gennaio 2013, con relativo pagamento a giugno 2013, la detrazione può essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno 2015).
La circolare indica, inoltre, l’elenco delle “operazioni escluse” quelle, cioè, per le quali il regime dell’Iva per cassa non è consentito, come quelle effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta (ad esempio, i produttori agricoli); le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni; le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile; le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, già soggette alla classica esigibilità differita (articolo 6, quinto comma, Dpr n. 633/1972).
Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che il regime dell’Iva per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, secondo il regime d’imposta ordinario, da soggetti che, svolgendo più attività separate (articolo 36 del Dpr 633/1972), applicano sia regimi speciali sia quello ordinario.
L’opzione
L’Iva per cassa, precisa l’Agenzia, è adottata in base ad un’opzione che vincola il soggetto passivo ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate (tranne quelle tassativamente escluse dalla disciplina). Tale opzione vincola il contribuente almeno per un triennio, a meno che non si verifichi il superamento la soglia dei due milioni di euro nel corso dell’anno, ipotesi che determina l’uscita dal regime. Trascorso il periodo minimo l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, ma il contribuente può esercitare il diritto di revoca. Se l’opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, il 2012 viene considerato il primo anno di applicazione dell’Iva per cassa.
A partire da tale data, precisa, infine, la circolare, potranno accedere al regime anche i contribuenti che effettuano liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, con riferimento alle operazioni eseguite nel mese di dicembre.
Le modalità per l’esercizio dell’opzione del regime, sono contenute nel Provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21 novembre scorso.
Il regime dell’Iva per cassa, ricorda, infine, l’Agenzia, incide sull’esigibilità dell’imposta ma non sugli altri adempimenti procedurali, come l’obbligo di emissione e di registrazione delle fatture. Al riguardo, il contribuente dovrà considerare che l’imponibile indicato nel documento contabile rileva anche ai fini della determinazione del volume di affari nell’anno di effettuazione dell’operazione.
Fonte: nuovofiscooggi.it