Trib. Bologna 13 ottobre 2010, n. 2812, Sez. II

In merito al contratto di appalto avente a oggetto il restauro della facciata principale del condominio, sussistono i presupposti per la dichiarazione della responsabilità contrattuale dell’appaltatore e per la pronuncia della successiva risoluzione del contratto laddove risulti provata l’avvenuta conclusione dello stesso e il mancato inizio dei lavori commissionati entro i termini della normale tolleranza richiesta dai principi di correttezza e buona fede contrattuale. L’assenza di qualsivoglia ulteriore intesa tra le parti, con contenuto modificativo o estintivo del contratto sottoscritto e la disponibilità del committente ad accettare le proposte formulate dall’appaltatore nel corso delle trattative intervenute a seguito dell’inadempienza, legittimano la pretesa risolutoria. Dalla stessa ne deriva il diritto del committente al risarcimento del danno subito per effetto dell’inadempimento contrattuale, da identificarsi nel danno emergente ovvero nella differenza tra l’importo pattuito con il convenuto inadempiente e il maggior costo da dover supportare per effetto della sottoscrizione di un altro contratto maggiormente oneroso.

 

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