Tribunale di Roma, Sezione II, Sentenza 4 novembre 2010 n. 21713

Il lastrico solare dell’edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura delfabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo a uno deicondomini per cui all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario  superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall’articolo 1126 del Cc, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, e il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo.

Comments

  1. Roberto Bastoni

    Vorrei sollevare un problema: e se il proprietario ad uso esclusivo del grande terrazzo che funge da lastrico solare, ogni qualvolta che il condominio deve far rifare completamente il terrazzo per le infiltrazioni, impone all’impresa di passare sotto il pavimento o all’impermeabilizzazione,curugati,tubi dell’innaffiamento automatico a servizio di una foresta e fontanelle varie. Come si può difendere il condominio per vietargli di immettere questi pericolosi ed ingombranti accessori che non sono “essenziali” a servire l’appartamento di proprietà.

  2. bruno guida

    a mio modo di vedere, dal momento che il condominio è tenuto alla manutenzione intesa come manutenzione ordinaria e diligente, nel caso in cui il proprietario si faccia inserire degli elementi non contemplati all’origine, che apportino un uso o godimento che non ha nulla a che vedere con le parti comuni del fabbricato, in caso di rottura di una di detti impianti, dovrebbe essere lui a risarcire e non il condominio. questo perchè a rigor di logica, non è un danno cagionato da cattiva manutenzione, ma da oggetto esterno che non comprende l’attività di manutenzione ordinaria a carico del condominio. ( poi i giudici la vedono sempre a modo loro comunque)
    saluti
    Bruno Guida

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