Tribunale Catania, sez. I, sentenza 27.10.2010

Qualora un contratto preliminare relativo ad un bene immobile venga stipulato con la partecipazione di uno solo dei comproprietari, ed il promissorio acquirente non sappia che il bene appartiene anche ad altri,il contratto preliminare è comunque valido e dà vita all’obbligazione in capo al promittente venditore di far acquistare la proprietà del bene, secondo due diverse modalità: a) acquistando le rimanenti quote del bene,sì da poterle trasmettere al promissario acquirente; b) favorendo la stipulazione del definitivo con la partecipazione di tutti i comproprietari. Ove la parte promettente, però, rimanga inadempiente gli unici rimedi che l’ordinamento concede al promissario acquirente sono o la risoluzione del contratto o l’eccezione di inadempimento. Ciò che invece è pacificamente precluso all’aspirante acquirente è il rimedio ex art. 2932 c.c., in quanto la parziale alienità del bene costituisce un limite invalicabile al diretto trasferimento dell’immobile.

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