App. Firenze Sez. I, 15/09/2010

Non è annullabile la delibera inerente le assemblee condominiali il cui verbale, benché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, sia l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, sia l’indicazione dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro, con il valore complessivo delle rispettive quote millesimali, atteso che da tali dati è possibile stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il “quorum” richiesto dall’art. 1136 c.c. La delibera assembleare, pertanto, potrà ritenersi adottata in violazione di legge e, dunque, annullabile ex art. 1137 c.c. solo in assenza di siffatte indicazioni.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati

1) dott. Antonio Chini – Presidente –

2) dott. Paolo Occhipinti – Consigliere –

3) dott. Alessandro Nencini – Consigliere Relatore –

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1730/2008 del ruolo generale affari contenziosi civili della Sezione, promossa da:

Condominio (…) di Livorno in persona dell’amministratore pro tempore elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell’Avv. Ar.Co. e rappresentato e difeso dall’Avv. Fa.Ve. del Foro di Livorno come da mandato in atti

Appellante

Contro

(…) elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell’Avv. Ma.Li. e rappresentata e difesa dallv Avv. Em.Po. come da mandato in atti

Convenuta in appello

 

Svolgimento del processo

Dagli atti del giudizio la vicenda può essere ricostruita in tal modo. Con ricorso depositato il 13 aprile 2006 dinanzi al Tribunale di Livorno (…) proprietaria di una unità immobiliare posta in Livorno nel condominio di (…) – impugnava le deliberazioni contenute nel verbale di assemblea tenutasi in data 6 marzo 2006, verbale notificatole il 22 marzo 2006 per estratto, e chiedeva rispettivamente: 1) dichiararsi la nullità della delibera assembleare che le addebitava “quale diretta responsabile” la spesa per riparazioni e ripristini a parti danneggiate dell’edificio condominiale, perché frutto di una inaccettabile ricostruzione assembleare della asserita responsabilità civile della ricorrente, e come tale esorbitante dalle attribuzioni dell’assemblea, nonché, in subordine, annullamento della delibera perché in ogni caso nel verbale non erano riprodotti e non individuati i nomi dei partecipanti dell’assemblea e il valore delle loro rispettive proprietà espresse in millesimi; 2) pronunciarsi l’annullamento (o comunque, nel caso di diversa qualificazione dell’invalidità rilevata, dichiararsi la nullità) della delibera di conferma dell’amministratore rag. (…) quanto approvata con la votazione di un numero di condomini “per complessivi millesimi 475,32 del valore “totale”, inferiore alla prevista maggioranza (metà del valore dell’edificio) di cui all’art. 1136, commi 4 e 2 e chiedendo in subordine e in ogni caso l’annullamento della stessa delibera perché comunque nel verbale non erano riprodotti e non individuati i nomi dei partecipanti dell’assemblea e il valore delle loro rispettive proprietà espresse in millesimi; 3) pronunciarsi l’annullamento di tutte le altre delibere contenute nel verbale impugnato, che venivano rispettivamente e puntualmente indicate, perché in esse non erano riprodotti né individuati i nomi dei partecipanti dell’assemblea e il valore delle loro rispettive proprietà espresse in millesimi.

 

Si costituiva il Condominio resistente, il quale contestava quanto sostenuto dalla (…) sostenendo la regolarità dell’operato assembleare, in quanto assumeva che nell’originale del verbale erano riportati i nomi dei condomini presenti e le loro quote millesimali, e rilevando altresì che con successiva delibera dell’11 luglio 2006 l’assemblea, “con le maggioranze previste dal 2 comma dell’art. 1136” aveva ratificato la precedente delibera impugnata. Chiedeva dunque il rigetto del ricorso. La causa proseguiva in istruttoria con comparizione personale delle parti, alla quale presenziava solo la ricorrente (…), mentre nessuno compariva per il condominio resistente, ed all’esito la causa veniva trattenuta in decisione. Con sentenza n. 570 del 2008 il Tribunale di Livorno dichiarava la nullità della delibera impugnata, con condanna del Condominio convenuto alle spese del grado di giustizia.

 

Avverso la pronuncia avanzava impugnazione il Condominio soccombente, il quale, con unico motivo di gravame, denunciava il malgoverno del materiale probatorio da parte del Giudice di prime cure, il quale non avrebbe valutato il verbale assembleare prodotto in giudizio, limitandosi a valutare esclusivamente quello comunicato alla (…). Si costituiva nel giudizio di appello la (…), la quale resisteva chiedendo il rigetto della impugnazione.

 

Alla udienza di rito, sulle conclusioni così come specificate in epigrafe, la causa passava in decisione, concessi i termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Osserva la Corte come il motivo unico di doglianza avanzato dal Condominio di (…) di Livorno avverso la sentenza impugnata sia infondato e debba essere respinto.

 

Risulta dagli atti del giudizio (e segnatamente dal documento n. 1 allegato al fascicolo di primo grado della parte convenuta) che alla data del 6 marzo 2006 si tenne l’assemblea del condominio di Via (…) di Livorno, sulla base di una regolare e non contestata convocazione.

 

L’andamento e le risultanze della assemblea vennero documentate con un verbale che successivamente venne comunicato a tutti i condomini. Dalla copia del verbale prodotto in giudizio emerge che il medesimo riportava la indicazione dei nominativi dei condomini presenti, nonché di quelli rappresentati per delega, con le relative quote millesimali di proprietà. Il verbale ad eccezione dell’argomento dell’ordine del giorno relativo “all’esame ed approvazione del rendiconto ordinario al 31.12.2004 e 31.12.2005”, in ordine al quale si da atto della approvazione da parte dell’assemblea all’unanimità, nulla dice relativamente alla approvazione degli altri argomenti dell’ordine del giorno circa i condomini assenzienti ovvero dissenzienti, e circa le eventuali maggioranze, limitandosi a dare atto che i singoli argomenti posti in discussione erano stati approvati dalla assemblea dei condomini; e ciò di per sé comporta la annullabilità della delibera assembleare (Cass. Sez. Unite, sentenza n. 4806 del 7 marzo 2005). La Suprema Corte, con recenti pronunce (Cass. Civ. Sez. 11 sentenza n. 18192 del 10 agosto 2009, confermata da Sez. 11 n. 24132 del 13 novembre 2009) ha affermato il principio secondo il quale “In tema di delibere di assemblee condominiali, non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, “nominatim”, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il “quorum” richiesto dall’art. 1136 cod. civ. introducendo quindi un criterio di temperamento al principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite. Criterio di temperamento che peraltro nel caso di specie non risulta applicabile, atteso che le diverse eventuali maggioranze non sono desumibili dal verbale neppure in forma induttiva.

 

Conseguentemente la delibera della assemblea condominiale oggetto di impugnazione deve ritenersi adottata in violazione di legge – e ciò indipendentemente dalla eventuale diversità tra la delibera e quanto comunicato alla parte – e pertanto annullabile ex art. 1137 c.c.

 

L’appello avanzato dal Condominio di (…) di Livorno è risultato quindi infondato e pertanto deve essere respinto.

 

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, sulle domande ed eccezioni avanzate reciprocamente dalle parti in via principale e riconvenzionale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;

 

1) respinge, siccome infondato in fatto ed in diritto, l’appello avanzato dal Condominio (…) di Livorno avverso la sentenza n. 570/2008 emessa il 15 maggio 2008 dal Tribunale di Livorno in composizione monocratica (G.O.T.), che conferma integralmente;

 

2) condanna parte appellante Condominio di (…) di Livorno al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di parte convenuta (…) che liquida in Euro 800,00 per diritti, Euro 1.200,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali pari al, 12,50%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

 

Così deciso in Firenze il 16 luglio 2010.

 

Depositata in Cancelleria il 15 settembre 2010.

 

 

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