Commiss. Trib. Prov. Veneto Treviso Sez. III, 11/03/2010, n. 25

L’imperfezione formale costituita dall’omessa comunicazione da parte del proprietario individuale sostituita da una comunicazione dell’amministratore di condominio per l’intero complesso edilizio (e non circoscritto alle parti comuni dell’edificio) non è suscettibile di inficiare il diritto a fruire delle detrazioni di legge.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il ricorrente sig. Ol.Al., con due ricorsi riuniti, si oppone alla cartella di pagamento, emessa dall’Agenzia delle Entrate di Treviso ed Equitalia Nomos, avente per oggetto il recupero di imposte del 2004, disconoscendo la detraibilità delle spese di ristrutturazione dell’immobile di proprietà esclusiva del ricorrente per non aver inviato la comunicazione di inizio lavori.

Trattasi di lavori eseguiti su un fabbricato condominiale con 10 alloggi in Trieste e la comunicazione di inizio lavori è stata presentata a Pescara dall’Amministratore dell’intero

condominio.

L’Ufficio ritiene che detto Amministratore non possa sostituirsi al proprietario esclusivo del bene per fare la comunicazione, ma che il suo compito sia limitato solo per la parte riguardante i beni comuni del condominio.

Il ricorrente, al contrario, cita numerose circolari e risoluzioni ministeriali che superano tale formalità imprecisa e nel caso specifico fa presente che trattasi di un immobile comprendente dieci appartamenti in Trieste di cui lo stesso è comproprietario per 1/3 su tutto (indifferentemente se trattasi di parti comuni o singoli alloggi) e non in proprietà esclusiva di singoli alloggi.

La comunicazione poteva essere fatta anche da uno solo dei comproprietari o, come nel caso, dall’amministratore dell’intero complesso, purché nella dichiarazione dei redditi venisse citato il codice fiscale di ha comunicato l’inizio dei lavori.

La Commissione osserva:

trattasi di questione formale superata dalle numerose Circolari e Risoluzioni Ministeriali che hanno dato precedenza soprattutto alla sostanza della questione (i lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione fiscale).

Nel caso specifico l’Amministratore che ha comunicato l’inizio dei lavori non lo era solo delle parti comuni del condominio (scale, rampe, ascensore, ecc.) ma di tutto il complesso edilizio in quanto il bene apparteneva per quote indivise ai congiunti Ol.Al., Al., Fr. e Ma., i quali avevano dato l’incarico a detto amministratore per organizzare l’intervento edilizio (e conseguentemente chiedere anche i benefici fiscali di cui trattasi) su tutta la costruzione e quindi anche sulle singole unità abitative.

Trattasi quindi di mera imperfezione formale sanata in sede contenziosa.

I ricorsi sono fondati e vanno accolti. Ogni altra deduzione eccepita dalle parti in causa viene assorbita dalla presente decisione.

La sussistenza di questioni interpretative giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti.

Spese compensate.

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