In un giudizio di separazione coniugale il provvedimento di assegnazione della casa familiare ha carattere immediatamente esecutivo e prevale sui precedenti accordi patrimoniali dei coniugi. A tale disciplina non si sottrae neppure il diritto di proprietà.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile – Sentenza 29 ottobre 2014, n. 23001

Famiglia – Cessazione degli effetti civili del matrimonio – Condizioni – Assegnazione della casa coniugale – Occupazione da parte dell’altro coniuge – Pagamento del canone di locazione – Presupposti – Scrittura privata – Regolamentazione dei beni in comunione – Prescrizione – Decorrenza del termine – Giudizio di separazione – Provvedimenti – Titoli esecutivi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente

Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1388/2012 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2872/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2014 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) (deposita cartolina di ricevimento) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso rubricato per la determinazione del canone locatizio depositato in cancelleria il 5 aprile 2006, (OMISSIS), premesso di essere comproprietaria, nella misura del 50%, di una villa sita in (OMISSIS); che il restante 50% era di proprieta’ di (OMISSIS) suo ex marito, essendo stata pronunciata, con sentenza del (OMISSIS), la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio; che in data 21.1.1991, antecedente alla separazione (di cui al suo ricorso del 27.05.1992) ed al divorzio dal marito, aveva con lui sottoscritto una scrittura privata in cui, tra l’altro, si era stabilito al punto tre: 3) Nel caso in cui i coniugi decidessero di separarsi consensualmente ed anche nel caso di separazione giudiziale i coniugi fin d’ora pattuiscono che la separazione avverra’ alle seguenti condizioni economiche: 3.1) la casa coniugale sito in (OMISSIS) di proprieta’ comune rimarra’ assegnata al marito con tutto quanto l’arreda e la sig.ra (OMISSIS) potra’ ritirare gli effetti personali; 3.2) all’atto della separazione la sig.ra (OMISSIS) potra’ scegliere se cedere la proprieta’ o ricevere un canone di locazione mensile ; che a partire dal 3.11.1992, data dell’udienza di comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella causa di separazione giudiziale, lei e il marito erano stati autorizzati a vivere separati, che il marito aveva occupato l’intero immobile e che in virtu’ del prodotta scrittura lei aveva diritto ad un canone di locazione mensile, tanto premesso adiva il Tribunale per sentir condannare il (OMISSIS) a corrisponderle la somma di euro 325.000, quale 50% del canone di locazione corrente di mercato maturato dal 3.11.1992 in poi. Il (OMISSIS) si costituiva chiedendo la sospensione del processo per pendenza di altro processo concernente la revoca per indegnita’ della donazione del 50% dell’immobile da lui effettuata in favore della (OMISSIS) ed eccependo (oltre al vizio di notifica poi sanato) nel merito l’intervenuta prescrizione del preteso diritto della ricorrente e, in subordine, la nullita’ della pattuizione per indeterminatezza dell’oggetto (misura del canone); aggiungeva, inoltre, in una prospettiva ancora antecedente all’eccezione di prescrizione, che la ricorrente, non avendo esercitato all’atto della separazione la facolta’ di scelta prevista al punto 3 dell’azionata scrittura, era decaduta dal potere di esercitare quella scelta.

Con sentenza n. 670 del 13-30.10.2006 il Tribunale di Pavia rigettava la domanda della (OMISSIS), osservando tra l’altro che la scrittura del 21 gennaio 1991, in virtu’ del suo contenuto e di quanto trascritto dalle parti nelle sue premesse , appariva pacificamente una pattuizione, nota alla giurisprudenza, con la quale i coniugi avevano inteso (pre)regolare i loro rapporti patrimoniali per il caso in cui gli stessi decidessero di separarsi definitivamente . Al punto 3.2 di detta scrittura le parti avevano stabilito di riconoscere alla (OMISSIS) un diritto potestativo (si noti il verbo potra’ ) in ordine alla casa coniugale in comproprieta’: un diritto da esercitare all’atto della separazione (sia consensuale che giudiziale) e avente ad oggetto la facolta’ di scegliere se cedere la proprieta’ (al prezzo di mercato e, in caso di disaccordo, da determinarsi tramite perizia contrattuale) ovvero se ricevere un canone di locazione mensile (in questo caso, senza alcun riferimento, nemmeno per relationem, ad un prezzo specifico ovvero al modo con cui determinarlo). Comunque la si volesse intendere (opzione, preliminare unilaterale) tale pattuizione recava un preciso riferimento temporale all’atto della separazione , che altro non poteva interpretarsi se non in relazione al momento della presentazione del ricorso per la separazione, come si desumeva anche dall’incipit del punto 3 della scrittura, laddove le parti avevano dichiarato di pattuire le successive condizioni nel caso in cui i coniugi decidessero di separarsi consensualmente ed anche nel caso di separazione giudiziale . In data 27 maggio 1992 la (OMISSIS) depositava ricorso per separazione personale; in esso la ricorrente formulava in merito alle richieste patrimoniali, un generico riferimento alle condizioni pattuite con la scrittura del 21.1.1991 senza pero’ esercitare, in ordine alla casa coniugale, il diritto di scelta tra la cessione in proprieta’ ovvero la percezione del canone di locazione; tale scelta risultava effettuata invece per la prima volta nella comparsa di costituzione relativa al successivo giudizio di divorzio, depositata nella cancelleria del Tribunale di Milano il 21 giugno 2002. Come fondatamente eccepito dal resistente, pertanto, il diritto di scelta pattuito nella scrittura 21.1.1991 risultava prescritto al piu’ tardi il 27 maggio 2002; la ricorrente, su cui gravava l’onere di (contro)eccepire eventuali cause di sospensione o interruzione della prescrizione (non rilevabili d’ufficio), nulla aveva dedotto al riguardo e, anzi, invitata espressamente dal giudice a prendere posizione sull’eccezione di prescrizione, aveva corretto il tiro invocando non piu’ la scrittura azionata ma il proprio diritto derivante dalla comproprieta’ dell’immobile, domanda del tutto nuova e pertanto inammissibile. Peraltro, che l’intento della ricorrente fosse quello di azionare la scrittura era desumibile, oltre che dalla narrativa del ricorso, dall’oggetto, dell’azione e dai documenti prodotti, anche dalla scelta del rito ex articolo 447 bis c.p.c., laddove la domanda per la regolamentazione di beni in comunione avrebbe dovuto essere introdotta con ordinario atto di citazione e con produzione in giudizio per lo meno dall’atto di donazione da cui derivava la legittimazione della (OMISSIS) ad azionare i diritti connessi alla propria quota di proprieta’ sull’immobile, peraltro sempre azionabili in separato giudizio. Il diritto di scegliere tra cessione e locazione, invece, che era diritto di origine convenzionale (e che costituiva un quid pluris di natura pattizia rispetto agli ordinari diritti del comproprietario), si era definitivamente prescritto trascorsi dieci anni dal momento in cui lo stesso avrebbe potuto essere fatto valere, con la conseguenza che la domanda formulata dalla ricorrente nel 2006 andava rigettata.

Con sentenza del 27.10-12.11.2010 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado impugnata dalla (OMISSIS), condannava il (OMISSIS) a versarle quale corrispettivo locatizio l’importo di euro 130.000,00, riferito ai circa diciassette anni di occupazione intercorsi tra il novembre 1992 ed il 25 marzo 2010 (data dell’intervenuta divisione dell’immobile), importo calcolato in via equitativa tenendo conto delle plurime variabili intervenute in cosi’ lungo lasso di tempo, quali indicate dal CTU nonche’ dalla difesa appellata (denunciato periodo circa trimestrale di occupazione da parte della (OMISSIS), ininfluenza della nomina di un custode giudiziario soltanto per la quota gia’ di pertinenza del (OMISSIS)). La Corte territoriale osservava e riteneva che la facolta’ di scelta riservata alla (OMISSIS) e contenuta negli accordi con i quali i coniugi avevano inteso preregolare i loro rapporti per il caso in cui gli stessi decidessero di separarsi definitivamente era concettualmente ed ontologicamente vincolata e condizionata alla definitiva separazione e quindi al conseguimento della sentenza definitiva di separazione, intervenuta il 24.09-1-12.1997. Pertanto solo con il conseguimento di questo titolo definitivo era divenuto esercitabile dalla (OMISSIS) il diritto di azionare legittimamente la scelta (seppure poi con efficacia dal provvedimento provvisorio di assegnazione della casa attesi gli ordinari effetti retroattivi della sentenza) e quindi era iniziato a decorrere il dedotto termine prescrizionale, che pertanto nella fattispecie non si era consumato (e cio’ a prescindere da ogni considerazione sulla prescrittibilita’ di facolta’, evidenti espressioni del diritto di proprieta’). Doveva pertanto affermarsi il diritto della appellante a ricevere un corrispettivo pro quota per la occupazione da parte dell’ex coniuge della villa, diritto condizionato alla separazione definitiva, condizione che si era verificata appunto solo con la sentenza di separazione. Venendo alla determinazione del corrispettivo la clausola pattizia era inequivoca e significativa nel senso di esplicitare l’accordo delle parti in punto di non gratuita’ dell’assegnazione in via esclusiva al marito dell’intero immobile. Un’interpretazione di buona fede della clausola contestualizzata non consentiva alcuna sua elusione. Quanto all’entita’ del corrispettivo, le parti si erano riferite alla determinabile misura di un canone locatizio che poteva conformarsi con riguardo alle oggettive caratteristiche dell’immobile ed alle desumibili quotazioni in uso. Sovvenivano quindi le utili determinazioni della espletata CTU in relazione alle qualita’ della villa ed ai prezzi di mercato. In totale mancanza di trattativa sul punto ed accordo tra le parti, nella determinazione della concreta entita’ occorreva pero’ riguardare la mancanza nella clausola di espliciti riferimenti ai valori di mercato e lo spirito ancora di collaborazione esistente tra i coniugi, al momento di redazione dell’accordo. Talche’ ferma restando la pattuita onerosita’ dell’occupazione, la determinazione dell’entita’ doveva rapportarsi ad una funzione indennitaria riferibile ad una mera quota indivisa e come tale priva di concreta appetibilita’ da parte del mercato immobiliare. Tutte tali considerazioni comportavano logicamente un notevole abbattimento dell’astratta meta’ del corrispettivo locatizio dell’intera villa quale indicato come presumibile dal CTU oltre che suscettibile di oscillazione per plurimi fattori (ISTAT, possibile arredamento, ampliamenti).

Avverso questa sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato il 28.12.2011-28.01.2012 alla (OMISSIS), che non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il (OMISSIS) denunzia:

1. Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5); violazione o falsa applicazione degli articoli 2946 e 2935 c.c., (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) .

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello, ritenuto il diritto della (OMISSIS) di cui alla scrittura del 21.01.1991, esercitabile solo a decorrere dal giudicato separatizio del 24.09-1-12.1997, abbia respinto la sua eccezione di prescrizione decennale del diritto in questione, ed abbia poi, anche illogicamente, fatto decorrere l’attribuzione alla stessa del corrispettivo locatizio mensile dalla data anteriore del 3 novembre 1992, in cui si era tenuta l’udienza di comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella suddetta causa di separazione giudiziale.

2. Violazione o falsa applicazione degli articoli 1346, 1571 e 1418 c.c., (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) .

Il (OMISSIS), premesso che nel giudizio di primo grado aveva eccepito la nullita’ (parziale) della menzionata clausola pattizia in riferimento soltanto all’opzione di locazione attribuita alla (OMISSIS) ed al fatto che rispetto ad essa fosse mancata la determinazione della misura del canone, a suo parere non altrimenti determinabile, sostiene che la Corte distrettuale ha eluso l’eccezione e che ha violato le rubricate norme procedendo ad una non consentita determinazione giudiziale del canone in questione.

3. Violazione o falsa applicazione degli articoli 1418, 1343 e 155 c.c., Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 6, comma 6, (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) .

Il ricorrente censura l’impugnata sentenza anche per il profilo argomentativo, sostenendo che la pretesa al corrispettivo locativo esercitata dalla (OMISSIS) avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile e/o infondata, in quanto non poteva trovare titolo nella clausola pattizia, che oltre che nulla per indisponibilita’ preventiva degli effetti patrimoniali della separazione personale, era stata superata sia dal provvedimento presidenziale adottato il 3.11.1992 nel giudizio di separazione, col quale la casa coniugale era stata assegnata soltanto a lui, e sia dalla pronuncia definitiva resa in quel giudizio, con la quale era stata confermata l’assegnazione gratuita dell’immobile a lui, all’esito di una valutazione complessiva della situazione economica dei coniugi, che aveva anche comportato l’obbligo a suo carico di versare alla moglie un cospicuo assegno mensile.

4. Violazione o falsa applicazione dell’articolo 156 c.c., articolo 113 c.p.c., (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 36 c.p.c., comma 1, n. 5) .

Anche ad integrazione delle censure sul medesimo punto svolte col primo motivo, il (OMISSIS) deduce che la retrodatazione al novembre 1992 del corrispettivo dovuto alla (OMISSIS) e’ affetta da errore di diritto e vizi motivazionali, in quanto e’ stata erroneamente attribuita valenza generalizzata al principio della retroattivita’ delle sentenze, segnatamente di quella di separazione personale, e non si e’ inoltre considerato ne’ che la domanda in questione era stata proposta dalla medesima (OMISSIS) non nella causa separatizia ma il 21.06.2002 ed il 5.04.2006 nei due successivi giudizi ne’ che l’opzione includeva in via alternativa la possibilita’ di trasferimento della quota dell’immobile comune, non dotabile di efficacia retroattiva.

Il terzo motivo del ricorso merita in via logico-giuridica trattazione prioritaria; al relativo accoglimento nei limiti in prosieguo precisati segue anche l’assorbimento degli altri tre motivi d’impugnazione.

Nella specie sull’accordo stragiudiziale che, con la scrittura privata del 21.01.1991, i coniugi, comproprietari della casa coniugale e senza prole, avevano raggiunto in ordine alla sorte di tale immobile comune ed in funzione soltanto di una loro eventuale separazione personale, avrebbe dovuto essere valutata l’interferenza dell’assegnazione della casa familiare al (OMISSIS), disposta, nonostante peraltro l’assenza di figli delle parti, nel giudizio di separazione personale tra le stesse intercorso. I provvedimenti di assegnazione in questione infatti, d’indole dapprima urgente e poi stabile (rebus sic stantibus), costituivano per legge titoli esecutivi giudiziari opponibili anche alla comproprietaria del bene, che sino a successiva loro modifica o revoca doveva consentirne l’attuazione negli imposti termini; legittimavano, quindi, anche nei confronti della (OMISSIS) e sin dal novembre del 1992, la presenza e permanenza gratuite del solo comproprietario (OMISSIS) nella casa coniugale, ed essendo essi dotati di funzione e portata diverse e di efficacia assorbente l’antecedente accordo negoziale intervenuto tra i coniugi nel 1991, di questo non avrebbe potuto disporsi in giudizio il chiesto adempimento per la parte confliggente con le statuizioni giurisdizionali di assegnazione gratuita, quanto meno per il tempo di loro vigenza. Conclusivamente si deve accogliere nei precisati sensi il terzo motivo del ricorso, dichiarare assorbiti gli altri tre motivi e cassare l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, perche’ accerti la perdurante o meno vigenza sino al 24.03.2010, data della divisione, delle pronunce di assegnazione, ed alla quale si demanda anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.

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