Al fine di porre in essere atti interruttivi del termine per usucapire, non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare. D’altra parte, l’”animus possidendi” non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà.

 

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 30 ottobre – 28 novembre 2013, n. 26641
Presidente Bursese – Relatore Migliucci
Svolgimento del processo
1.- La Parrocchia di (omissis) citò in giudizio avanti il Tribunale di Palermo il Comune di quella città e, premettendo di avere posseduto in via esclusiva pacificamente ed ininterrottamente per oltre un ventennio i locali attigui allo stereobate della Chiesa di (OMISSIS) – angolo (omissis) del (omissis) , chiese che venisse dichiarata l’intervenuta usucapione, in suo favore, dell’immobile in questione.
Il Comune di Palermo, costituitosi in giudizio in persona del Sindaco pro tempore, chiese il rigetto della domanda.
Con sentenza del 3 gennaio 2002 il Tribunale rigettò la domanda.
Secondo il primo Giudice, con la nota del 24-5-1966 il legale rappresentante della Parrocchia aveva inequivocabilmente riconosciuto la proprietà in capo al Comune dell’immobile in oggetto e che lo stesso era detenuto senza titolo, chiedendone la cessione anche a titolo gratuito. Escludeva che tale nota, prodotta dal Comune, fosse stata tempestivamente, disconosciuta da controparte.
Con sentenza dep. il 13 novembre 2006 la Corte di appello di Palermo rigettò l’impugnazione proposta dall’attrice.
In primo luogo, fu confermata la decisione del Tribunale secondo cui le scritture del 18-8-1964, 24-5-1966 e del 26-5-1966 non erano state disconosciute dall’attrice, posto che – dopo il disconoscimento della scrittura 18-8-1964 depositata in fotocopia e priva di sottoscrizione, avvenuta con la memoria dep. ex art. 183 V comma cod. pro civ. civ. il Comune ebbe a depositare all’udienza del 12-10-2000 gli originali sottoscritti e nessun disconoscimento venne effettuato nella prima risposta ovvero nei termini successivamente assegnati dal Giudice ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ. con scadenza al 2-1-2001, mentre soltanto all’udienza del 13-2-2001 la Parrocchia si limitò a reiterare l’eccezione formulata originariamente che peraltro aveva riguardato i documenti prodotti in fotocopia e non già i nuovi documenti prodotti all’udienza del 12-10-2000 : eccezione che sarebbe stata comunque tardiva ai sensi dell’art. 215 secondo comma cod. proc. civ..
Per quanto riguarda il merito, l’usucapione fu esclusa in considerazione del valore confessorio della proprietà a favore del Comune di cui alla nota del 24-5-1966, con il quale il legale rappresentante della Parrocchia aveva chiesto al Comune la cessione anche gratuita dell’immobile.
D’altra parte – rilevò ancora la sentenza – non era risultato che il materiale godimento e la disponibilità dell’immobile integrassero né una situazione di possesso utile ad usucapionem né l’animus possidenti.
Neppure non poteva trovare applicazione la presunzione di cui all’art. 1141 cod. civ. quando la relazione con la cosa sia iniziata a titolo di detenzione, essendo in tal caso necessaria l’interversio possessionis, che nella specie non era risultata provata.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Parrocchia di (OMISSIS) sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’intimato.
Motivi della decisione
1.1. – Il primo motivo, lamentando falsa applicazione dell’art. 215 cod. pro. civ., censura la decisione gravata laddove, in contrasto con il contenuto del documento, aveva ritenuto che la lettera del 18-8-1964 conteneva il riconoscimento da parte della Parrocchia del diritto di proprietà del Comune. Evidenzia, peraltro, che tale documento era stato disconosciuto tempestivamente prima nel termine di cui al quinto comma dell’art. 183 cod. pro. civ. successivamente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 184 cod. pro. civ. e infine all’udienza del 13-2-2001.
In ogni caso, la Corte di appello non avrebbe potuto statuire né sui fatti riferiti né sul disconoscimento di tale documento, posto che il tribunale aveva pronunciato esclusivamente con riferimento alla lettera del 24-5-1966, per cui in mancanza di appello incidentale da parte del Comune sul mancato esame di tale lettera, si era formata la cosa giudicata.
1.2. – Il motivo va disatteso.
Come meglio si vedrà infra, la sentenza impugnata ha fondato il proprio convincimento sul valore confessorio attribuito alla lettera del 24-5-1966, di guisa che le considerazioni formulate a proposito del disconoscimento e della valutazione della lettera del 18-8-1964 non appaiono di per sé decisive.
2.1. – Il secondo motivo, lamentando violazione dell’art. 215 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata laddove aveva escluso il tempestivo disconoscimento delle lettere depositate dal Comune all’udienza del 12-10-2000 ribadendo di avere effettuato il disconoscimento nei termini indicati nel precedente motivo.
Deduce che: l’art. 184 cod. proc. civ. non attribuisce alla memoria per le articolazioni istruttorie la funzione di mezzo processuale di risposta previsto dall’art. 215 cod. proc. civ.; il disconoscimento può avvenire, alternativamente, nella prima udienza o nella prima risposta; l’ipotetico intempestivo disconoscimento dell’originale dei documenti non era in grado di inficiare il precedente disconoscimento dei documenti prodotti in fotocopia.
2.2. – Il motivo va disatteso.
Occorre premettere che, nel termine di cui all’art. 183 V cod. proc. civ., l’attrice ebbe a disconoscere la lettera del 18-8-1964, che era stata depositata dal Comune in fotocopia ed era priva di sottoscrizione; successivamente, il Comune produsse in originale fra le altre le lettere del 18-8-1964 24-5-1966, 26-5-1966 all’udienza del 12-10-2000, all’esito della quale furono assegnati i termini di cui all’art. 184 cod. proc. civ., nel testo ratione temporis vigente, in cui peraltro nessun disconoscimento venne effettuato in relazione ai documenti prodotti in originale; all’udienza del 13-2-2001, la Parrocchia reiterò la precedente eccezione, formulata relativamente ai documento prodotto in fotocopia. Correttamente è stato escluso un valido disconoscimento.
Va considerato che l’art. 215 cod. proc. civ. configura il disconoscimento della scrittura privata ritualmente prodotta, come un onere a carico della parte nei cui confronti sia stata prodotta, se vuole evitare che tale scrittura sia tacitamente riconosciuta. La norma richiede che detto disconoscimento deve avvenire entro la prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. I due termini (prima udienza o prima risposta), non sono alternativamente rimessi alla volontà della parte, che ha l’onere del tempestivo disconoscimento, ma operano nel senso che il sopraggiungere del primo evita che possa successivamente essere fatto il disconoscimento entro il secondo termine.
La prima risposta, successiva al deposito degli originali, era quella contenente le deduzioni da formulare nei termini di cui all’art. 184 cit.
Qui va ancora chiarito che il disconoscimento della scrittura privata da luogo a una fase incidentale che si inserisce in quella relativa alle acquisizioni probatorie disciplinate dall’art. 184 nel testo in vigore ratione temporis, dovendo nei medesimi termini formularsi dalla controparte – con la prova contraria – l’eventuale istanza di verificazione della scrittura disconosciuta.
Evidentemente il precedente disconoscimento non poteva rivestire alcuna efficacia in relazione ai nuovi documenti – originali e sottoscritti-che avrebbero dovuto formare oggetto di specifico disconoscimento, dovendo qui ricordarsi che le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte ; pertanto, neppure si configura l’onere di disconoscerne l’autenticità ai sensi dell’art. 215 cod. proc. civ., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell’art. 2702 cod. civ., il solo elemento grafico in virtù del quale – salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 cod. civ.) – la scrittura diviene riferibile al soggetto dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico), cfr. Cass. ord. 3780/2013.
La questione circa la non rilevabilità di ufficio della intempestività del disconoscimento è stata formulata per la prima volta con la memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ. – che è meramente illustrativa dei motivi e delle difese svolte con il ricorso (o con il controricorso) e non può ampliare il thema decidendam – posto che trattasi di questione che avrebbe dovuto formare oggetto di uno specifico motivo di censura da denunciare ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. pro. civ..
3.- Il terzo motivo, lamenta insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia laddove aveva affermato il valore confessorio della lettera del 24-5-1966, senza peraltro indicarne le ragioni e omettendo di prendere in esame le eccezioni e deduzioni svolte dalla ricorrente a proposito del significato da attribuire alle dichiarazioni in essa contenute laddove il legale rappresentante della Parrocchia aveva fatto riferimento alla circostanza di avere appreso dal Comune che proprietario dei predetti immobili sarebbe stato l’Ente.
In modo apodittico la sentenza aveva escluso l’animus rem sibi habendi, che va verificato nell’intenzione di comportarsi da proprietario, esercitando i relativi poteri.
4. – Il quarto motivo (violazione dell’art. 1158 cod. civ.) censura la sentenza laddove aveva escluso l’animus possidendi senza peraltro indicare quali atti o comportamenti avesse compiuto il Comune al fine di manifestare la titolarità del diritto di proprietà sull’immobile, quando era emerso il possesso ininterrotto e pacifico per oltre quaranta anni della Parrocchia nel totale disinteresse del Comune, che aveva ammesso l’inesistenza di alcun titolo di detenzione.
5.- Il quinto motivo denuncia omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo del possesso vantato dalla Parrocchia, atteso che non era stata esaminata la prova testimoniale articolata e non erano state prese in considerazione le altre censure con le quali era stato dedotto che successivamente alla lettera del 1966 si era maturato un nuovo periodo ventennale utile ad usucapionem.
6.- Il terzo, il quarto e il quinto motivo – che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati.
La sentenza impugnata ha ritenuto la natura confessoria della dichiarazione del 24-5-1966 sul rilevo che il legale rappresentante della Parrocchia aveva riconosciuto inequivocabilmente la proprietà dell’immobile in capo al Comune, chiedendone la relativa cessione, anche a titolo gratuito: ha comunque escluso nel comportamento tenuto dalla ricorrente la esistenza dei requisiti (oggettivo e soggettivo) del possesso.
Orbene, la sentenza non spiega le ragioni in base alle quali dovrebbe fondarsi il carattere confessorio della dichiarazione del 24-5-1966 ovvero che tale nota dovrebbe fare escludere la esistenza di una situazione possessoria utile ad usucapionem, quando al riguardo non potrebbe assumere rilievo decisivo il mero riconoscimento o la consapevolezza da parte del possessore dell’altrui proprietà.
In proposito occorre ricordare la consolidata giurisprudenza di legittimità – peraltro elaborata in tema di atti interruttivi del termine per usucapire – che a tal fine non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare (Cass. 14564/2006; 18207/2004). D’altra parte, l’”animus possidendi” non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà.
Orbene, l’indagine diretta a interpretare il contenuto della lettera de qua al fine di ricercare quella che sarebbe la intenzione manifestata dal Parroco, appare assolutamente carente, in quanto i Giudici avrebbero dovuto verificare il significato che ad essa andava attribuita in base suo complessivo tenore, laddove il Parroco aveva fatto cenno a un possesso pacifico e ininterrotto ultraventennale goduto prima di essere venuto a conoscenza che la proprietà sarebbe appartenuta al Comune di Palermo che da un anno aveva fatto richiesta di regolarizzare tale posizione. D’altra parte, la richiesta da parte del Parroco della cessione, anche gratuita, dell’immobile de quo non era elemento di per sé sufficiente a escludere l’animus possidendi, ben potendo essere finalizzata – attraverso il trasferimento della proprietà del bene posseduto – a consacrare in un atto formale produttivi di effetti giuridici l’acquisto del bene (Cass. 10230/2002). In realtà, la sentenza non ha compiuto alcuna valutazione in merito alle circostanze – che pure avevano formato oggetto di richieste probatorie – e alle deduzioni formulate dalla ricorrente circa il comportamento che si sarebbe esteriorizzato nell’esercizio da parte del Parrocchia di poteri dominicali protrattosi oltre il tempo necessario per il maturare dell’usucapione.
Pertanto, vanno accolti il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso, mentre sono da rigettare il primo e il secondo; la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso rigetta il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

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