La delibera condominiale inficiata da nullità è sottratta all’osservanza del termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c. per le delibere condominiali solo annullabili. (Nel caso di specie si trattava di una delibera incidente sui diritti individuali dei condomini, vertendosi sulla sussistenza del diritto e non sulla mera determinazione quantitativa del riparto spese, per avere il condominio addebitato a detti condomini importi relativi all’impianto di riscaldamento che la sentenza impugnata ha escluso riguardasse i locali siti ai piani sottotetto appartenenti ai resistenti, per espressa disposizione del regolamento condominiale).

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile – Sentenza 3 ottobre 2013, n. 22634

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23579/2007 proposto da:

CONDOMINIO di (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1066/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24.4.1999 (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo 23.6.1999 con cui il Tribunale di Torino aveva ingiunto al “sig. (OMISSIS)” il pagamento,in favore del Condominio di (OMISSIS), della somma di lire 5.512.059 oltre interessi legali e spese giudiziali, somma di cui il condominio sosteneva di essere creditore “in base al riparto delle spese approvato dall’assemblea condominiale in data 15.1.1999”.

Gli opponenti negavano di dover contribuire alle spese di riscaldamento poiche’ l’impianto non era ad essi comune e non era, comunque, destinato al servizio della loro unita’ immobiliare che, in fatto, non godeva di detto servizio ed era costituita dall’originario sottotetto dello stabile condominiale, poi trasformato in mansarda abitabile.

Precisavano, poi, che il regolamento condominiale contrattuale aveva escluso espressamente dalla comproprieta’ i titolari dei locali ai piani sotterranei e sottotetto e che tale previsione costituiva titolo idoneo per superare la presunzione di cui all’articolo 1117 c.c., n. 3.

Chiedevano, quindi, in via riconvenzionale, previa declaratoria di nullita’ della delibera condominiale di approvazione del riparto spese, datata 15.1.99, l’accertamento che nulla era dovuto da essi opponenti per spese di riscaldamento e che il Condominio fosse condannato alla restituzione totale o parziale dell’importo di lire 2.777,658 oltre interessi.

Il condominio si costituiva chiedendo il rigetto delle domande degli opponenti. Con sentenza 2.2.2002 il Tribunale di Torino revocava il decreto ingiuntivo e disponeva la restituzione della somma portata dal provvedimento monitorio; in accoglimento della domanda riconvenzionale dei coniugi (OMISSIS), condannava il Condominio opposto alla restituzione dell’importo di lire 2.777.658 (euro 1.434,23), gia’ pagati dagli attori a titolo di spese di riscaldamento.

Avverso tale sentenza il Condominio proponeva appello cui resistevano (OMISSIS) e (OMISSIS). Espletata C.T.U.,con sentenza depositata il 19.6.2006,la Corte d’Appello di Torino,in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Condominio, respingeva la domanda degli appellati di condanna del condominio al pagamento della somma di euro 1,434,23, posto che dalla documentazione in atti non risultava l’avvenuto versamento, da parte degli appellati, delle spese di riscaldamento loro addebitate per gli anni 1994-1995 e 1995-1996; eliminava la statuizione di condanna del Condominio al pagamento della somma di euro 2846,14, essendo pacifico fra le parti che gli appellati non avevano mai versato alcuna somma in esecuzione del decreto ingiuntivo di cui era stata sospesa dal primo giudice l’efficacia esecutiva; dichiarava compensate fra le parti le spese del grado per la quota del 10%, ponendo a carico del Condominio la residua quota nonche’ le spese di C.T.U. per l’intero importo.

Osservava la Corte di merito, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, che per espressa previsione del regolamento condominiale, i locali al piano sottotetto erano esclusi dalla comproprieta’ dell’impianto di riscaldamento e che la struttura dell’impianto stesso, secondo quanto accertato dal C.T.U., non era oggettivamente destinata a servire i locali sottotetto; le delibere condominiali che prevedevano l’addebito delle spese di riscaldamento agli appellati erano, quindi,radicalmente nulle e non soggette al termine di impugnazione di cui all’articolo 1137 c.c.. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Condominio di (OMISSIS) formulando tra motivi.

Resistono con controricorso e successiva memoria (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il condominio ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione degli articoli 1137, 1193,1362, 1363, 1364, 1366 e 2697 c.c., e degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ omessa o insufficiente motivazione; la Corte di merito non aveva tenuto conto che le norme sull’imputazione di un pagamento postulano l’esistenza fra le parti di un pluralita’ di rapporti obbligatori della medesima specie; nel caso in esame, invece, le spese condominiali, pur riguardando singole voci per spese ordinarie e di riscaldamento, costituivano un unico credito del Condominio sicche’ non era applicabile il disposto dell’articolo 1193 c.c., in difetto di specifiche imputazioni di pagamento; nulla avendo eccepito i coniugi (OMISSIS) sul fatto che il condominio avesse considerato il proprio credito unico, non poteva il giudice di appello, senza incorrere nella violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., affermare che l’importo richiesto con il decreto ingiuntivo riguardava la spesa di gestione riscaldamento 1998/1999 ed i saldi passivi degli anni precedenti;

2) violazione e falsa applicazione degli articoli 1135, 1137, 1362 e 2697 c.c.; articolo 63 disp. att. c.c., e articolo 112 c.p.c., nonche’ omessa e contraddittoria motivazione, laddove la Corte territoriale aveva escluso che la delibera condominiale 15.1.1999 fosse soggetta al termine di decadenza di cui all’articolo 1137 c.c., ritenendo, conseguentemente, infondate tutte le argomentazioni del condominio sulla mancata tempestiva impugnazione della delibera stessa; la mancata impugnazione nei termini del preventivo delle spese e l’approvazione del rendiconto annuale delle spese di riscaldamento, secondo la tabella dei metri cubi da sempre in uso nel condominio, la mancata contestazione della stessa cosi’ come la mancata impugnazione dei metri cubi assegnati in base al regolamento di condominio, rendeva inammissibile la tardiva impugnazione della delibera condominiale in questione;

3) violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1370 e 1123 c.c., nonche’ omessa e contraddittoria motivazione, non avendo il giudice di appello tenuto conto che il regolamento condominiale contrattuale prevedeva la ripartizione delle spese di riscaldamento in base alla cubatura teorica riscaldata di tutti gli alloggi, compreso quello dei (OMISSIS) – (OMISSIS); tale tabella non era stata mai contestata da alcuno ed aveva la sua ragion d’essere “per facta concludentia”, tenuto conto anche del comportamento delle parti posteriore alla redazione del regolamento condominiale sull’applicazione del criterio della cubatura teorica riscaldata a tutte le unita’ immobiliari riguardanti anche quelle del sottotetto.

Il ricorso e’ infondato.

In ordine al primo motivo si osserva che la Corte territoriale ha affermato che l’importo richiesto con il decreto ingiuntivo si riferiva interamente alle spese di riscaldamento e che gli appellati avevano imputato le somme gia’ versate a spese di gestione ordinaria (pag. 22 e 23 sent. impugnata). In conformita’ alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5038/2013) deve ribadirsi che i condomini debitori, a fronte della contestazione delle spese di riscaldamento, hanno legittimamente esercitato la facolta’ di imputazione riconosciuta dall’articolo 1193 c.c., con riferimento alle spese di gestione ordinaria, non intendendo invece estinguere, perche’ ritenute non dovute, quelle di riscaldamento oggetto di causa.

Destituita di fondamento e’ pure la seconda censura, avendo correttamente il giudice di appello ritenuto, in aderenza alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (S.U. n. 4806/2005) che la delibera condominiale in questione fosse inficiata da nullita’ e, quindi, sottratta all’osservanza del termine di impugnazione previsto dall’articolo 1137 c.c., per le delibere condominiali solo annullabili; nella specie trattasi, infatti, di delibera incidente sui diritti individuali dei condomini (OMISSIS) – (OMISSIS), vertendosi sulla sussistenza del diritto e non sulla mera determinazione quantitativa del riparto spese, per avere il condominio addebitato a detti condomini importi relativi all’impianto di riscaldamento che la sentenza impugnata ha escluso riguardasse i locali siti ai piani sottotetto appartenenti ai resistenti, per espressa disposizione del regolamento condominiale(non contestata dall’appellante condominio), costituente titolo contrario idoneo a vincere la presunzione di comproprieta’ dell’impianto di riscaldamento, ex articolo 1117 c.c..

La terza doglianza va disattesa in quanto attinente a questione nuova, relativa all’interpretazione di clausola del regolamento condominiale, prospettata per la prima volta con il ricorso di legittimita’.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del condominio ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrretn4e al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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