Il danno alla capacità lavorativa generica, riportato dal soggetto danneggiato nell’ambito di un sinistro stradale, concerne la potenziale attitudine all’attività lavorativa del soggetto ed è legittimamente risarcibile come danno biologico, nell’ambito del quale rientrano tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, con la conseguenza che detta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale. Esso dovrà, invece, essere liquidato in via autonoma qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno. Nell’ambito del risarcimento del danno biologico permanente è da intendersi ricompreso anche il risarcimento relativo al dolore ed alla sofferenza per le lesioni subite, ovvero il c.d. danno morale. La risarcibilità del danno esistenziale presuppone, invece, la prova dell’alterazione delle abitudini di vita del soggetto danneggiato.

 

 

Tribunale Milano, Sezione 10 civile – Sentenza 24 ottobre 2012, n. 11626

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Amina Simonetti ha pronunciato ex art. 3 l. 102/2006 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 35841/2008 promossa da:
Al.Si., con il patrocinio dell’avv. Ce.Fr., elettivamente domiciliato in via (…) 20149 Milano presso il difensore avv. Ce.Fr.
Ricorrente
contro
Ca., con il patrocinio dell’avv. Ia.An., elettivamente domiciliata in via (…) 20122 Milano presso il difensore avv. Ia.An.
Resistente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 3 L. n. 102/06, Al.Si. conveniva in giudizio la compagnia Ca. S.p.A. in qualità di impresa di assicurazione del veicolo (…), targato (…) sul quale viaggiava come terzo trasportato, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto in Spagna il 20.8.2007.
Il ricorrente azionava il proprio credito risarcitorio ai sensi dell’art. 141 D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) affermando che la compagnia assicuratrice era tenuta al risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Per tali motivi, il ricorrente chiedeva che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali (danneggiamento delle cose trasportate, danno da lucro cessante, spese mediche) non patrimoniali (biologico, morale ed esistenziale), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio Ca. S.p.A. chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, affermando in proposito che: il sinistro era avvenuto in territorio spagnolo ed aveva coinvolto un veicolo spagnolo “che staziona stabilmente all’estero”, di conseguenza, la normativa applicabile non sarebbe quella dell’art. 141 D.Lgs. 209/2005, bensì dell’art. 151 D.lgs. 209/2005 che prevede per il danneggiato l’azione contro il responsabile civile, contro l’assicuratore per la responsabilità civile ovvero l’impresa mandataria, ma non contro il proprio vettore, a meno che non sia responsabile del sinistro. Per tali motivi, Ca. chiedeva l’accertamento della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. del ricorrente e la relativa condanna al risarcimento del danno. In via subordinata, Ca. contestava la quantificazione del danno biologico operata da Si., deducendo, inoltre, l’inesistenza del danno da lucro cessante per invalidità lavorativa specifica e la mancata prova del danneggiamento degli oggetti, che lo stesso asseriva di aver portato con sé al momento dell’incidente.
La causa è stata istruita con CTU medico legale, disposta per accertare i danni biologici riportati da Si. a seguito dell’incidente de quo, con particolare riferimento alla capacità lavorativa del periziato, ed alla quantificazione delle spese mediche.
Eccezione di improcedibilità e carenza di legittimazione passiva.
L’eccezione è infondata.
La lettura dei fatti allegati in ricorso dal ricorrente, cittadino italiano che, trasportato a bordo di un’autovettura immatricolata in Italia, stazionante abitualmente in territorio italiano, di proprietà di cittadino italiano e assicurata RCA con Ca., assume di aver subito danni in seguito a un sinistro della circolazione stradale verificatosi in Spagna nell’anno 2007, con altra autovettura stazionante nel territorio spagnolo, consente di affermare che l’azione risarcitoria proposta si fonda, come correttamente indicato, sul disposto dell’art. 141 D.lgs. n. 205/2009. La norma afferma che: “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro (…) a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (…)”. La norma è volta alla tutela del terzo trasportato che si trovi coinvolto e danneggiato in un incidente stradale; a quest’ultimo la legge riconosce la facoltà di rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo per ottenere il risarcimento del danno patito a seguito del sinistro, indipendentemente da ogni valutazione in merito alla responsabilità del suo accadimento. Ca., compagnia di assicurazione convenuta, in quanto assicuratore del veicolo vettore dell’attore danneggiato, ha contestato l’azione e la propria legittimazione passiva assumendo l’inapplicabilità della citata norma per il fatto che l’incidente stradale si è verificato all’estero; la convenuta ha sostenuto la necessità per il trasportato danneggiato di agire ai sensi dell’art. 151 e segg. D.Lgs. 209/2005 contro la compagnia di assicurazione spagnola del veicolo spagnolo coinvolto nel sinistro e ritenuto responsabile del suo accadimento.
Le norme richiamate dalla società resistente, poste dagli art. 151 e ss., disciplinano i casi di incidenti avvenuti all’estero in cui, però, venga in rilievo l’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Infatti, così recita l’art. 151 D.Lgs. 209/2005: “Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro. (…) Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile”.
L’art. 141 Codice delle Assicurazioni private (D.lgs. 205/2009), invece, si fonda su altri presupposti, in quanto esclude la necessità di ogni accertamento, in punto di responsabilità, sulle modalità di causazione dell’evento dannoso e offre una tutela di favore al terzo trasportato che ha azione diretta contro l’assicurazione del suo vettore; il trasportato deve solo dimostrare di essersi trovato a bordo del veicolo assicurato e di aver subito danni in seguito al sinistro. Quindi la disciplina di cui all’art. 141 D.Lgs. 209/2005 si pone su un piano differente rispetto alla disciplina di cui all’art. 151 e ss. che regola le ipotesi in cui il danneggiato debba chiedere il risarcimento dei danni nei confronti del responsabile e della sua assicurazione residente all’estero. Le norme (art. 151 e segg. D.Lgs. 209/2005) hanno il medesimo contenuto del d.lgs. 190/2003 di recepimento della direttiva 2000/26/CE che ha reso possibile per il danneggiato in un sinistro stradale verificatosi all’estero richiedere il risarcimento del danno in Italia, mentre prima, in caso di sinistro estero, era necessario svolgere le proprie domande risarcitone alla compagnia di assicurazione estera e all’estero.
Quindi la disciplina di cui all’art. 151 e segg. Codice delle assicurazioni private è specifica per gli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti da sinistri avvenuti in uno stato membro diverso da quello di residenza del danneggiato, quando il sinistro è stato provocato da un veicolo assicurato e stazionante abitualmente in uno stato membro, ovvero quando l’azione diretta debba essere esercitata verso il responsabile cittadino di uno stato membro assicurato con compagnia situata in uno stato membro; la norma dà la possibilità all’avente diritto al risarcimento di agire contro l’impresa di assicurazione di altro stato membro (e la sua mandataria nel territorio della repubblica) che copre la responsabilità civile del responsabile, nel territorio della repubblica, dove risiede, senza andare all’estero (sull’azione diretta nel territorio dove si trova il danneggiato si veda la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee C – 463/06 del 13 dicembre 2007 che ha stabilito che il rinvio effettuato nell’art. 11 co. 2 del Regolamento CE n. 44/2001 all’art. 9 n. 1 lett. b) del regolamento stesso deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile anche dinanzi al giudice del luogo dello stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio dello stato membro.). Tale sistema di norme (art. 151 e segg.), come è evidente, non interferisce con l’azione diretta, del tutto differente quanto ai suoi presupposti e finalità, che spetta al trasportato su un veicolo stazionante abitualmente nello stato italiano, assicurato con compagnia italiana, che abbia subito danni in un sinistro, anche se accaduto all’estero, trattandosi di responsabilità che prescinde dalla colpa e dall’indagine sulla dinamica del sinistro; l’art. 141 Cod. Ass. è a tutela delle ragioni del trasportato che può rimanere estraneo ad ogni questione sulla responsabilità del sinistro, questione che coinvolge più propriamente i conducenti e proprietari dei veicoli. Conforta questa interpretazione l’ultimo comma dell’art. 122 D.Lgs. 209/2005 per cui “L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente”.
Inoltre non sussiste un problema di individuazione del diritto applicabile ai sensi della L. 218/1995, atteso che il danneggiato attore è italiano, la compagnia di assicurazione convenuta è italiana, il veicolo assicurato su cui il danneggiato si trovava al momento del sinistro staziona abitualmente nel territorio dello Stato dove è immatricolato, la decisione prescinde dalle regole di circolazione esistenti nello stato ove il fatto dannoso è accaduto; rispetto al credito risarcitorio dedotto in giudizio e alla fattispecie di responsabilità ex lege della resistente verso il trasportato, quindi è irrilevante il luogo (Spagna) ove il sinistro è accaduto: la fattispecie non presenta alcun elemento di estraneità giuridicamente rilevante con l’ordinamento giuridico straniero e quindi non sussiste un potenziale concorso di leggi.
Merito
Dai documenti 1 e 2 di parte ricorrente si evince, circostanza per altro contestata da Ca. S.p.A. che in giorno 20/8/2007 Alessandro Simonetta viaggiava come terzo trasportato sulla vettura (…) tg. (…) di proprietà di Pa.Ma. assicurata RCA presso la Ca. S.p.A. e condotta da Ma.Ca. il quale, giunto in località Lloret Ineta de Mar Calella, allo svincolo di uscita dell’autostrada, veniva a collidere con il veicolo (…) targato (…) spagnolo.
Risulta provata la responsabilità della compagnia di assicurazione del vettore per il risarcimento dei danni al terzo trasportato, come configurata dall’art. 141 D.Lgs. 209/2005, norma che richiede come unico presupposto per l’azione verso la compagnia del vettore quello di essere stato trasportato in un’auto coinvolta in un sinistro, circostanza di fatto che emerge dai documenti sopra richiamati. Essendo l’auto (…) targata (…) assicurata presso la compagnia Ca. S.p.A. essa è responsabile dei danni subiti dal ricorrente, in conseguenza del sinistro.
Per ciò che concerne la liquidazione del risarcimento del danno biologico, si procede ai sensi dell’art. 139 D.Lgs. 209/2005.
Detto ciò, tenuto conto dell’età (22 anni) del danneggiato nel momento in cui cessò l’invalidità temporanea di 90 giorni (il 20.11.2007), della valutazione compiuta dalla consulente medico legale, condivisa da questo tribunale, secondo la quale, in conseguenza dell’infortunio del 20.8.2007, Simonetta riportò un trauma contusivo della mano destra con frattura scomposta della base del metacarpale, trauma distorsivo del ginocchio sinistro e trauma distruttivo del rachide cervicale; dei criteri legali di liquidazione del danno biologico, del fatto che, a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale conseguente alle sentenze della Corte di Cassazione SU di novembre 2008 n. 26972/75, deve procedersi ad una liquidazione unitaria del danno patrimoniale derivante dalla lesione dell’integrità psico – fisica, tenendo conto dei risvolti anatomo – funzionali e relazionali e del debito risarcitorio, deve affermarsi che il danno subito da Al.Si. va liquidato come segue:
– Euro 9.793,19 per 7 punti percentuali di diminuzione permanente dell’integrità psicofisica;
– Euro 1.759,45 per l’invalidità temporanea (2 giorni di invalidità temporanea al 100%, 58 giorni di invalidità temporanea al 50%, 30 al 25%) il tutto in moneta attuale
– Euro 316,15 per spese mediche come riconosciuto dal Ctu da rivalutarsi in attuali Euro 352,00.
Il danneggiato ha lamentato anche un danno alla capacità lavorativa generica e specifica di operaio. Occorre ricordare, con le massime della Corte di Cassazione che “la capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato – con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno” (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2011, n. 1879; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25289). Posto ciò, in fatto può riconoscersi in capo ad Al.Si., che alla data del fatto dannoso risultava assunto da pochi mesi come operaio generico (doc. 8), un danno alla capacità lavorativa generica in termini di maggiore usura lavorativa; il giudizio si fonda sulle conclusioni della Ctu medico legale nella parte in cui ha riconosciuto che nel caso in oggetto deve parlarsi “di danno in usura” cioè di una ricaduta negativa in termini di maggiore difficoltà a svolgere lavori manuali delle lesioni permanenti riportate da Si. Manca, invece, la prova della perdita della capacità lavorativa specifica e di un danno da lucro cessante in termini di diminuzione della retribuzione o di perdita dell’occupazione in seguito all’incidente e a causa delle lesioni riportate; la maggiore difficoltà nello svolgimento di mansioni manuali di in Euro 2.310,53 somma che si accorda come massima percentuale di personalizzazione del danno biologico permanente ex art. 139 co. 2 D.Lgs. 209/2005, importo che ricomprende anche il dolore e la sofferenza per le lesioni subite (c.d. danno morale).
Non spetta, inoltre, al ricorrente il risarcimento del danno esistenziale, in quanto non risulta provato che siano state alterate le abitudini di vita dello stesso. Infine, nessun’altra spesa risulta sufficientemente ricollegata al sinistro per cui è causa, in particolare non vi sono documenti che comprovino l’avvenuto danneggiamento degli oggetti che il ricorrente asserisce di aver avuto con sé al momento del sinistro: gli scontrini fiscali, di cui al documento 12, non dimostrano che tali spese siano state sostenute dal Si., e che si tratta di acquisti dei beni che si assumono danneggiati nel sinistro; si rileva che le (prove orali dedotte sul punto sono inammissibili perché non articolate per capitoli specifici e separati come dispone l’art. 244 c.p.c.
Spettano inoltre, dato il ritardo nel risarcimento, gli interessi compensativi che sono calcolati con strumento informatico secondo l’insegnamento della Corte di legittimità (Cass. SU. civ. 1712/95) e ammontano ad Euro 1.450,00 (a decorrere da novembre 2007).
Complessivamente dunque il danno si liquida in Euro 14.161,17 per capitale ed Euro 1.450,00 per interessi compensativi. Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo spettano ad Al.Si. gli interessi legali sull’importo capitale attualizzato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a favore dell’attore, liquidate secondo il valore del credito risarcitorio e in base all’attività difensiva svolta.
Il costo delle ctu viene posto definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna Ca. e Ri. S.p.A. a pagare a Al.Si. la somma di Euro 14.161,17 per capitale e di Euro 1.450,00 di interessi, oltre ad interessi dalla data della sentenza al saldo effettivo sulla sola somma di Euro 14.161,17
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in Euro 514,00 per spese, Euro 3.400,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a.
Pone il costo della ctu definitivamente a carico della resistente.
Sentenza resa in udienza, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Milano il 24 ottobre 2012.
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2012.

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