Tribunale Roma, sez. VI, sentenza 19.11.2010 n° 22874

Il requisito anagrafico della residenza formale non è richiesto dall’art. 3, comma 5, legge 431/1998, per integrare la fattispecie contenuta nella norma, essendo invece necessario che il locatore non abbia effettivamente adibito l’immobile all’uso per il quale ha esercitato facoltà di disdetta; la circostanza della mancata residenza anagrafica nell’immobile, pur costituendo una presunzione del fatto posto a fondamento della domanda spiegata a norma dell’art. 3, comma 5, legge 431/1998, deve ritenersi superata dalla piena prova fornita dal proprietario in ordine al fatto che, effettivamente, l’immobile entro i12 mesi successivi al rilascio è stato destinato all’uso indicato nella disdetta.

 

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