Cass. civ. Sez. II, 27/04/2010, n. 10041

In tema di limitazioni legali della proprietà, ove due fondi siano delimitati da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, giacché su di esso, e sull’area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza. Ne consegue che, ai fini della misurazione della distanza legale di una siepe dal muro comune, si deve avere riguardo alla facciata del muro stesso prospiciente alla siepe, e non calcolarsi detta distanza rispetto alla linea mediana del muro comune. (Cassa con rinvio, Trib. Gela, 11/12/2004)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente

Dott. ODDO Massimo – Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.D.G. e O.M., rappresentati e difesi dalL’avv. Aiello Giuseppe ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Roma, Via San Godenzo n. 59;

– ricorrenti –

contro

C.C., rappresentato e difeso dall’avv. Troiano Riccardo ed elett.te dom.to presso il suo studio in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Gela n. 567/04, depositata il 11 dicembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 febbraio 2010 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il controricorrente l’avv. Mario TONUCCI, con delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Dalla sentenza impugnata risulta quanto segue.

I coniugi D.D.G. e O.M. citarono davanti al Giudice di pace di Gela, nell’ottobre 2000, il loro vicino sig. C.C., per sentirlo condannare ad estirpare un filare di piante posto a distanza inferiore a quella legale dal confine con la loro proprietà, nonchè al risarcimento del danno provocato al muro posto sul confine dall’irrigazione delle piante.

Il convenuto resistette e il Giudice di pace accolse la sola domanda risarcitoria.

Il Tribunale di Gela, adito con appello principale dal C., che contestava la condanna risarcitoria, e con appello incidentale dai coniugi D.D. – O., che insistevano per l’arretramento delle piante, ha accolto il primo e respinto il secondo. Ha osservato, in particolare, quanto alla domanda degli appellanti incidentali, che era incontroverso tra le parti che, secondo quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio, le piante del tipo “cipresso di leyland”, piantate dal C., non sono alberi di alto fusto, bensì mere siepi in funzione frangivento, nella specie alte 245 centimetri e distanti in media 4 5-47 centimetri dal muro divisorio eretto sul confine e 65-70 centimetri dalla rete metallica posta sul medesimo muro esattamente lungo la sua ideale linea mediana; con la conseguenza – secondo il Tribunale – che, dovendo il muro di confine presumersi comune, ai sensi dell’art. 880 c.c., comma 2 e corrispondendo la linea di confine tra le proprietà esattamente a quella lungo la quale era posta la rete, era rispettata la distanza minima di 50 centimetri prevista dall’art. 892 c.c., comma 1, n. 3.

Avverso la sentenza del Tribunale i sigg. D.D.- O. hanno quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui ha resistito con controricorso l’intimato.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 892 c.c., comma 2 si deduce che la siepe del C., essendo formata da cipressi, che sono alberi di alto o medio fusto, recisi all’altezza di 245 centimetri, doveva rispettare la distanza di un metro dal confine stabilita dalla norma invocata.

1.1. – La questione è inammissibile perchè nuova. Dalla sentenza impugnata, infatti, risulta che era pacifica in causa la qualificazione delle piante di cui trattasi come siepi, e non alberi di alto fusto; sicchè non possono ora i ricorrenti sostenere il contrario, e pretendere il rispetto della distanza di un metro dal confine, senza precisare di aver posto la questione già nel giudizio di merito e senza neppure censurare espressamente l’affermazione del giudice di appello secondo cui sul punto non vi era controversia.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 893 c.c., comma 3 si deduce che la distanza della siepe andava calcolata non già rispetto alla linea di confine coincidente con la linea mediana del muro comune, come ritenuto dal Tribunale, bensì rispetto alla facciata del medesimo muro prospiciente la siepe.

2.1. – Il motivo è fondato.

Nel caso di proprietà delimitate da un muro comune, infatti, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, poichè su di esso, nonchè sull’area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza (Cass. 3393/1988, 340/1980): conseguentemente le distanze si misurano rispetto alla facciata del muro prospiciente la cosa da tenere a distanza (cfr., fra le molte, Cass. 7146/1990, 2479/1987, 2499/1986, in tema di distanze ai sensi degli artt. 889, 905 e 906 c.c.).

3. – In accoglimento di detta censura, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Gela in persona di altro giudice.

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