Tribunale di Roma – Sentenza del 31 marzo 2020 n. 5571

Amministratore condominiale – Cessazione incarico – Restituzione di quanto ottenuto durante la gestione del condominio

L’ amministratore condominiale configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l’ amministratore condominiale e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. In particolare, si applica l’art. 1713 c.c., secondo cui, alla scadenza, il mandatario deve restituire tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Tale obbligo è stato poi sancito espressamente dal legislatore con la cd. Riforma del Condominio, all’art. 1129, comma 9, c.c.. Ne deriva che l’ amministratore condominiale uscente è tenuto a restituire tutto ciò di cui era venuto in possesso per effetto della gestione condominiale, tenuto conto che l’obbligazione di restituzione diventa attuale al momento della fine della gestione, sia che essa avvenga per fisiologica scadenza del termine apposto al mandato, sia che avvenga prematuramente per effetto della revoca. (Nella fattispecie si era accertato che, al momento della cessazione dall’incarico, il convenuto, quale amministratore condominiale uscente, doveva restituire una data somma al condominio; non avendo il convenuto dato prova dell’utilizzo di tali somme nell’interesse del condominio, veniva condannato alla restituzione delle somme corrispondenti al saldo attivo accertato).

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