La gravissima crisi sanitaria, economica e sociale che ha colpito il Paese ha messo in profonda difficoltà molte famiglie che in epoche più favorevoli avevano fatto ricorso al credito per finanziare l’acquisto di beni di consumo; la perdita o la sospensione del lavoro, il venir meno dei redditi professionali compromettono la capacità di rispettare le scadenze previste per il pagamento delle rate

Il decreto a cui si riferisce il lettore è il Dl 18 del 17 marzo 2020, che ha previsto alcune misure economiche al fine di venire incontro alle difficoltà determinate dall’emergenza epidemiologica da Covid 19.

All’articolo 54 vengono disciplinate le nuove modalità di ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, istituito con la legge 244/2007 (articolo 2, commi 475 e successivi). Con l’articolo 56 si individuano le misure di sostegno finanziario per le micro, piccole e medie imprese colpite dalla crisi causata dall’epidemia Covid-19, che viene formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.

Questo decreto nulla prevede per i prestiti personali e, per tale motivo, alcune associazioni dei consumatori hanno protestato evidenziando il mancato inserimento nel decreto di misure atte a sospendere le rate dei prestiti personali.

Assofin (associazione che ricompense i principali operatori del settore) ha proposto una moratoria che gli operatori del settore potranno concedere ai clienti che ne faranno richiesta.

La moratoria segue le linee tracciate dal Final Report EBA/GL/2020/02 del 2 aprile 2020 “Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis”; saranno dunque applicabili le regole di segnalazione e di supervisione dalla stessa previste.

BENEFICIARI

I titolari di contratti di credito ai consumatori che, come effetto dell’emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 30 giugno 2020 indicata dall’EBA nelle sue Linee Guida del 2 aprile 2020, si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a:

  1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
  2. Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
  3. Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  4. I lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge.

5. gli eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.

RICHIESTA E DURATA

La sospensione deve essere espressamente richiesta dai possibili beneficiari e concessa dagli intermediari una volta verificata la presenza di una delle condizioni testé individuate.

La sospensione può avere durata fino a sei mesi; in accordo col cliente possono essere previste durate inferiori.

FINANZIAMENTI OGGETTO DELLA SOSPENSIONE

Si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato) e durata originaria superiore a sei mesi, concessi da banche e intermediari finanziari a favore di consumatori e stipulati fino al momento in cui verrà lanciata la moratoria.

La sospensione può essere richiesta per finanziamenti per i quali alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero ritardi di pagamento tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default o forborne, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso.

Le operazioni di CQS possono essere incluse nel perimetro di applicazione della sospensione solo alle seguenti condizioni:

• che l’ATC accetti e quindi risulti giuridicamente obbligata a recuperare, sino al totale recupero degli importi, le rate temporaneamente sospese comprensive degli interessi maturati nel periodo di sospensione, mediante:

a) il loro accodamento a partire dalla fine piano di ammortamento contrattuale originario;

b) ovvero tramite eventuali trattenute da effettuarsi, anche nel corso dell’ammortamento del prestito, in via aggiuntiva rispetto a quelle già dovute ai fini del rimborso dello stesso, nel rispetto, tuttavia, dei limiti di importo e di coesistenza con altre trattenute previsti dalla legge;

• che le compagnie accettino che le polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego) abbiano validità anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.

CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE

La sospensione può riguardare, alternativamente:

  1. il pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).
  2. il pagamento della sola quota capitale fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).

La determinazione della modalità di sospensione compete al creditore in funzione delle sue peculiarità operative.

La sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata (c.d. slittamento). Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione.

  1. Nell’ipotesi di sospensione dell’intera rata nel periodo di sospensione sono applicati interessi, calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario, garantendo, comunque, la costanza del Net Present Value del finanziamento.Gli interessi maturati dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, secondo una delle seguenti modalità:
    1. a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi maturati saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del finanziamento. Ogni quota interessi sarà quindi aggiunta all’importo della rata prevista dal contratto originario;
    2. in un’unica soluzione, in occasione del pagamento della prima rata in scadenza dopo il periodo di sospensione;
    3. con l’aggiunta di alcune rate a fine piano, corrispondenti all’importo degli interessi maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti (c.d. accodamento).
  2. Nell’ipotesi di sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione verranno corrisposti solo gli interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario e, terminato il periodo di sospensione, si riprenderà il pagamento degli importi delle rate previste dal contratto.

In presenza di polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego), sarà discrezione delle compagnie prolungare la validità di dette polizze anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.

MODALITÀ DI FORMALIZZAZIONE E SEGNALAZIONE ALLE AUTORITA’

La formalizzazione delle modifiche contrattuali intervenute a seguito dell’applicazione della moratoria potrà essere effettuata con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Liquidità (DL 8 marzo 2020 n. 23).

Secondo quanto previsto dal Final Report dell’EBA, gli operatori notificheranno alle competenti Autorità nazionali, e dunque alla Banca d’Italia, l’adesione alla moratoria e forniranno le informazioni pertinenti.

Fonte: Assofin