Il Garante per la privacy ha ordinato a Google di deindicizzare gli url riguardanti un cittadino italiano da tutti i risultati della ricerca, sia nelle versioni europee del motore, sia in quelle extraeuropee. Google dovrà inoltre estendere l’attività di rimozione anche agli url già deindicizzati nella versione europea.
E’ quanto ha stabilito il Garante privacy per assicurare tutela effettiva ad un cittadino italiano residente negli Stati Uniti [doc. web n. 7465315]. L’interessato chiedeva la deindicizzazione di numerosi url europei ed extraeuropei che rimandavano a messaggi o brevi articoli anonimi pubblicati su forum o siti amatoriali giudicati gravemente offensivi della propria reputazione. Negli scritti erano riportate anche informazioni ritenute false sul suo stato di salute e su gravi reati connessi alla sua attività di professore universitario. Il ricorrente auspicava una deindicizzazione del suo nominativo da tutti i siti, anche extraeuropei, in cui era presente, lamentando peraltro la circostanza che, non appena un url veniva rimosso, subito ne venivano generati altri con contenuti di analogo tenore.
Nel decidere a favore della deindicizzazione il Garante ha ritenuto che la “perdurante reperibilità” sul web di contenuti non corretti e inesatti avesse un impatto “sproporzionatamente negativo” sulla sfera privata del ricorrente. Un effetto dovuto anche alla diffusione di dati sulla salute non in linea con quanto disposto dal Codice privacy e dalle Linee guida dei Garanti europei sull’attuazione della sentenza Google Spain. Nelle Linee guida i Garanti europei individuano in particolare proprio nel trattamento dei dati sulla salute uno dei criteri da tenere in considerazione per un corretto bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto/dovere all’informazione a causa del suo maggiore impatto sulla vita privata, rispetto ai dati personali “comuni”.
Ai fini del bilanciamento, inoltre, i Garanti Ue ritengono che debba essere presa in considerazione anche la natura dei contenuti di cui si chiede la rimozione precisando che nel caso in cui si tratti di “informazioni che sono parte di campagne personali contro un determinato soggetto, sotto forma di rant (esternazioni negative a ruota) o commenti personali spiacevoli”, la deindicizzazione deve essere giudicata con maggiore favore in presenza di “risultati contenenti dati che sembrano avere natura oggettiva ma che sono, in realtà, inesatti, in termini reali”, soprattutto “se ciò genera un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata.”
Fonte: garante per la privacy