In tema di condominio, il rimborso delle spese sostenute per la conservazione delle cose comuni è ammesso quando la spesa sia frutto di un accordo maturato in assemblea, nel qual caso però resta esclusa la possibilità di esperire azione di ingiustificato arricchimento. Il diritto al rimborso è ammesso anche quando trattasi di spesa che abbia il carattere dell’urgenza. Al condomino, non compete l’azione di ingiustificato arricchimento in caso di spesa non urgente stante il divieto di rimborso ai sensi dell’art. 1334 c.c.

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Condominio – Spese sostenute per la conservazione delle cose comuni – Accordo dei condomini o urgenza – Rimborsabilità

Tribunale Lecce, civile
Sentenza 8 marzo 2017, n. 1017

TRIBUNALE DI LECCE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Avv. G. Imperiale

All’udienza del giorno 08 marzo 2017

Nella causa per arricchimento senza

promossa da

EL.NO. rappresentata e difesa dall’Avv. P.P.Ma. come da mandato in atti

contro

CONDOMINIO (…), rappresentato e difeso dall’avv. M.Ch. come da mandato in atti

Ha pronunciato sentenza con il seguente

DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con atto di citazione del 25-29/01/2016, la sig.ra No.El. conveniva in giudizio il Condominio Co. chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 4.778,70 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di della corresponsione e fino all’effettivo soddisfo.

Deduceva l’attrice di aver richiesto ed ottenuto dall’Autorità Giudiziaria, dalla stessa adita, il rilascio di un vano comune dell’edificio, abusivamente detenuto da altro condomino.

Esponeva che il Condominio aveva ottenuto un vantaggio dalla Sentenza emessa a conclusione del giudizio dalla stessa promosso e, pertanto, chiedeva il rimborso delle spese legali anticipate.

Con comparsa di costituzione e risposta del 27.04.2016 si costituiva in giudizio il Condominio Co., il quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.

All’udienza del 03.11.2016 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. La sig.ra El.No. deduce di essere proprietaria di un appartamento nel complesso immobiliare, denominato Condominio Co., e di aver esperito un’azione giudiziaria al fine di ottenere il reintrego in possesso di un bene comune – vano deposito gasolio – abusivamente sottratto da altro condomino.

L’attrice, dunque, chiede il rimborso delle spese anticipate nel giudizio conclusosi con sentenza di accoglimento n. 916/2014.

In materia di condominio, la ripartizione della spesa tra ì condomini presuppone una gestione dei beni comuni previamente deliberala dall’assemblea o, perlomeno, da quest’ultima successivamente ratificata ai sensi dell’art. 1.135 c.c., oppure postula una specifica iniziativa gestionale da parte dell’amministratore, nei limiti delle attribuzioni riconosciutegli dall’art. 1130 c.c.

Pertanto, ai sensi dell’art. 1134 c.c., se il singolo condomino, senza l’autorizzazione o la ratifica degli organi competenti, ha anticipato una spesa, pur necessaria, a vantaggio di un bene comune, non ha diritto al rimborso delle spese sostenute, salvo che si tratti di spesa urgente.

Il principio negativo contenuto nella norma di cui all’art. 1134 c.c. trova la sua ratio nella salvaguardia del ruolo spettante ex lege agli organi di gestione del condominio.

Detta principio, tuttavia, ammette una deroga alla prescritta preclusione nell’ipotesi in cui la spesa anticipata sia urgente, infatti, per aver diritto al rimorso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrare l’urgenza, ovvero la necessità di eseguirla senza ritardo e quindi senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini.

Tanto non ricorre nel caso di che trattasi.

La No. non ha provato l’esistenza di un accordo intercorso con gli altri condomini ovvero l’urgenza e la improcrastinabilità delle spese dalla stessa anticipate.

In subordine la attrice ha chiesto l’indennizzo delle spese legali sostenute a titolo di arricchimento senza causa.

L’art. 2041 c.c. dispone che “chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.

Presupposti dell’azione generale di arricchimento sono: l’arricchimento di un soggetto; il correlativo impoverimento di altro soggetto; la mancanza di una giusta causa; il carattere di sussidiarietà dell’azione.

L’azione di arricchimento ha, in fatti, carattere sussidiario in quanto essa è improponibile quando l’impoverito può esercitate altre azioni per farsi indennizzare (art. 2042 c.c.).

Si conferma in tal modo la generalità del rimedio, esperibile ogni qual volta la fattispecie dell’ingiustificato arricchimento non rientri nella previsione di altre norme giuridiche.

Se l’impoverito può avvalersi di altri rimedi, l’azione di arricchimento è esclusa.

Ciò chiarito, il rimborso delle spese sostenute per la conservazione delle cose comuni è ammesso quando la spesa sia frutto di un accordo maturato in assemblea, nel qual caso però resta esclusa la possibilità di proporre l’azione di arricchimento, sussistendo infatti presupposti per pretendere il pagamento di quanto già autorizzato. Analogo principio ricorre quando la spesa è urgente, nel senso che l’intervento del condomino è diretto a evitare un danno alla collettività condominiale o alla singola proprietà esclusiva. Se, invece, la spesa non solo non è urgente, ma neppure è concordata con gli altri condomini, al condomino anticipatario non è data alcuna possibilità di ottenere il rimborso di quanto speso, nemmeno quella di dar corso all’azione di arricchimento .senza causa verso il condominio, tenuto anche conto che se la spesa, pur non urgente, è solo necessaria, egli può disporre di altri mezzi per chiederne l’esecuzione, a partire dal ricorso alla stessa assemblea contro l’inerzia dell’amministratore e per finire alla richiesta al giudice di un provvedimento d’urgenza che ne ordini l’esecuzione a spese dell’intero condominio (Cass. sez. II, 15 novembre 1994, n. 9629, GCM, 1994, 11).

Al condomino non compete l’azione di arricchimento in caso di spesa non urgente, stante il divieto di rimborso, stabilirò dall’articolo 1134 del codice civile (al di fuori delle ipotesi ivi previste: cfr., paragrafi 19.1., 19.2 e 19.2.1. del capitolo diciannovesimo del volume “La responsabilità nel condominio dopo la riforma”, Ri.Ma., 2013): infatti, l’esperibilità dell’azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. postula, per il disposto dell’art. 2042, stesso codice, la non esperibilità di altra azione per conseguire l’indennizzo del pregiudizio subito.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da El.No. – attore nei confronti di Condominio Co. convenuta, così provvede:

1) rigetta la domanda attorea;

Condanna la sig.ra El.No. alla refusione delle spese di lite nei confronti del Condominio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in Euro 1.500,00 di cui Euro 1500,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Lecce l’8 marzo 2017.

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